Nessuna contraffazione per il Gabibbo

gabibbo-big-red-1024x683 (3)In merito alla lunga controversia avente ad oggetto l’accusa di plagio mossa nei confronti del Gabibbo, famoso pupazzo della televisione italiana, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata tramite la sentenza n. 503 depositata l’11 gennaio 2017.

IL FATTO:

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha posto termine alla controversia, durata ben quindici anni, che vedeva protagonista il Gabibbo, noto pupazzo-giornalista del Tg satirico “Striscia la notizia”.

La causa era stata promossa, nel 2002, da diverse società ed università americane, principalmente nei confronti di talune società televisive italiane (tra cui RTI s.p.a., Mediaset s.p.a. e Fininvest s.p.a.).

A fondamento del ricorso proposto, gli attori sostenevano che il Gabibbo costituisse una contraffazione della mascotte sportiva americana “Big Red” e pertanto, oltre alla pronuncia di plagio, chiedevano che fosse disposta la distruzione di tutti i prodotti e del materiale promo-pubblicitario contenente l’immagine del pupazzo incriminato oggetto di causa.

La Suprema corte, respingendo le censure proposte dalle società americane, ha confermato quanto già sancito dalla Corte d’Appello di Bologna.

I giudici di secondo grado, in particolare, avevano giudicato non fondate le accuse mosse dagli attori, in quanto Big Red “non assurge al livello di opera creativa in quanto non dissimile da altri pupazzi comunemente conosciuti” e, pertanto, non tutelabile secondo il diritto d’autore.

A seguito di una valutazione comparativa, infatti la Corte d’Appello aveva concluso che la mascotte americana, “espressione scontata e banale, per la semplicità delle linee e delle soluzioni grafiche” non si discosta in modo rilevante da altri celebri pupazzi “tutti caratterizzati dall’essere goffi umanoidi costituiti da una massa amorfa di colore rosso, con grande testa e occhi e bocca larga“.

Ma vi è di più. La Corte d’Appello, infatti, si è spinta oltre, sancendo che, anche nell’ipotesi in cui il portafortuna americano fosse suscettibile di protezione ai sensi del diritto d’autore, in ogni caso il Gabibbo non si sarebbe potuto considerare una contraffazione, e ciò a causa degli elementi di diversificazione tra i due personaggi, sia a livello estetico, sia sul piano “caratteriale”.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Confermando un orientamento ormai consolidato, con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione, pur riconoscendo la sussistenza di innegabili elementi di somiglianza tra due opere, ha escluso la sussistenza del plagio per l’assenza, nell’opera “copiata”, del necessario carattere di originalità.

In seconda battuta, i giudici di legittimità indicano un interessante principio da tenere a mente nel giudizio di contraffazione. Se è vero che la valutazione in ordine alla confondibilità, in via generale, va effettuata “sulla base dell’impressione d’insieme suscitata nel comune osservatore”, è altrettanto vero che le differenze formali, seppur di dettaglio, possono, se complessivamente considerate, essere tali da escludere il plagio.

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