Negoziazione assistita obbligatoria

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Chi intende agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, oppure il pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, deve ora, a pena di improcedibilità del giudizio, esperire un procedimento di risoluzione alternativa delle controversie, la c.d. “Negoziazione assistita”.

IL FATTO:

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito nella Legge 10 novembre 2014, n. 162, ha recentemente introdotto nel nostro ordinamento alcune misure volte alla riduzione del contenzioso civile. Tra esse spicca la creazione di un nuovo istituto che mira alla risoluzione stragiudiziale delle controversie, la c.d. negoziazione assistita da uno o più avvocati, in forza della quale le parti possono risolvere qualsiasi questione riguardante diritti disponibili (tranne le cause di lavoro) con l’assistenza dei propri avvocati, concludendo accordi che saranno titolo esecutivo, con poche formalità e costi limitati. A decorrere dal 9 febbraio scorso la negoziazione assistita è divenuta condizione di procedibilità per alcune azioni giudiziali. In particolare, è ora obbligatorio tentare una conciliazione stragiudiziale (appunto, la negoziazione) con l’assistenza di uno o più avvocati prima di avviare una causa con cui si intende chiedere il pagamento di somme inferiori o pari a 50.000 euro nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, volte al risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti. Si tratta di «un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati».

Le parti devono individuare la durata massima della procedura, la quale non può essere inferiore ad un mese né superiore tre mesi, termine prorogabile su intesa delle parti per ulteriori trenta giorni. La soluzione negoziale della lite raggiunta deve essere conclusa in forma scritta; gli avvocati la sottoscrivono garantendone la conformità «alle norme imperative ed all’ordine pubblico» e certificando le sottoscrizioni apposte dalle parti. L’accordo concluso costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione della ipoteca giudiziale senza bisogno di alcun procedimento di omologazione giudiziaria.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

La novità normativa introdotta è importa perché dovrebbe comportare una rilevante deflazione del contenzioso giudiziale, da tanto auspicata, con un notevole alleggerimento dei ruoli dei magistrati civili ed una conseguente minor durata dei processi civili.

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