Modifiche alle disposizioni di trasparenza – Attuazione degli orientamenti EBA in materia di dispositivi di governance e controllo sui prodotti bancari al dettaglio.

In data 5 dicembre 2018 la Banca d’Italia ha pubblicato il testo di modifica del provvedimento sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Provvedimento Trasparenza”), quale risultante all’esito della consultazione pubblica.

IL FATTO:

L’intervento di modifica del Provvedimento Trasparenza è volto a dare attuazione agli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA), emanati in data 22 marzo 2016, sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio.

Le nuove disposizioni si applicano ai prodotti, servizi ed operazioni che ricadono nell’ambito di applicazione del Titolo VI del TUB (vi rientrano, inter alia, i rapporti di conto corrente, deposito, mutuo, finanziamenti, aperture di credito, credito ai consumatori, credito immobiliare ai consumatori, leasing finanziario, servizi e strumenti di pagamento, moneta elettronica, ecc.) elaborati e offerti all’intera clientela al dettaglio a partire dal 1° gennaio 2019 e, in ogni caso, a tutti tali prodotti che, dopo questa data, siano oggetto di modifica sostanziale. Gli intermediari di “minori dimensioni” – con attivo di bilancio consolidato pari o inferiore a 3,5 miliardi di Euro, se appartenenti a gruppi, o con attivo di bilancio pari o inferiore a 3,5 miliardi di Euro, se non appartenenti a gruppi  – e le BCC, applicheranno tali previsioni a partire dal 1° gennaio 2020.

I soggetti tenuti ad applicare le nuove regole risultano essere, tra gli altri, le banche autorizzate in Italia, le succursali italiane di banche comunitarie e gli intermediari ex art. 106 del TUB. Essi dovranno adottare:

  1. a) politiche e procedure interne per l’elaborazione, il monitoraggio e la revisione dei prodotti. A tal fine, dovranno definire: (i) le modalità per identificare le classi di clientela cui un prodotto è destinato; (ii) la fase di product testing, per valutare l’impatto del prodotto sul mercato; (iii) la fase di monitoraggio, per assicurare la coerenza dei prodotti con la clientela di riferimento; (iv) le azioni correttive da adottare quando un prodotto si rivela non più adatto al mercato di riferimento (ivi inclusa la sua revisione o il ritiro dal mercato);
  2. b) procedure e misure organizzative per la distribuzione dei prodotti. Tali procedure, da formalizzare e sottoporre a riesame periodico, devono assicurare, tra l’altro, che i canali distributivi prescelti (sia diretti che indiretti): (i) offrano i prodotti solo ai clienti appartenenti al mercato di riferimento; (ii) dispongano di conoscenze e competenze adeguate per stabilire se un cliente appartenga ad uno specifico mercato di riferimento; (iii) forniscano ai clienti tutte le informazioni rilevanti sui prodotti; (iv) collaborino costantemente per garantire il rispetto di tutte le previsioni normative sul governo ed il controllo dei prodotti.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

Tale normativa, che ha la finalità di tutelare i clienti al dettaglio (categoria che comprende, oltre ai consumatori, anche le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza scopo di lucro e le micro imprese) nei rapporti con gli intermediari, mira a garantire che l’offerta dei prodotti bancari e finanziari sia sempre più coerente con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche delle classi di clientela cui tali prodotti siano destinati.

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