In data 7 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 32 il Provvedimento Banca d’Italia recante le modifiche alle “Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” del 18 dicembre 2012 e successivamente modificate (il “Provvedimento Sanzioni”).
Le modifiche si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati dopo l’entrata in vigore del provvedimento.
IL FATTO:
Le modifiche al Provvedimento Sanzioni mirano principalmente ad adeguare la procedura sanzionatoria per gli intermediari vigilati alle innovazioni apportate al regime delle sanzioni antiriciclaggio dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (che ha recepito in Italia la IV direttiva antiriciclaggio 2015/849/UE).
Da notare che la Banca d’Italia, tenendo conto dei commenti e delle osservazioni ricevuti durante la fase di consultazione pubblica:
(i) ha previsto che sono soggetti alla procedura sanzionatoria i “titolari di funzioni di amministrazione, direzione o di controllo”, chiarendo, altresì, che la nozione di “titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo” include non solo gli esponenti aziendali (componenti del C.d.A., del Collegio Sindacale e il Direttore Generale) ma anche le figure manageriali titolari di queste funzioni all’interno dell’organizzazione aziendale (es. i responsabili delle funzioni di controllo – audit, compliance e risk management –, incluso il responsabile antiriciclaggio);
(ii) ha fornito indicazioni più puntuali sui criteri dai quali può essere desunto il carattere grave, ripetuto, sistematico o plurimo delle violazioni.
Si segnala, infine, che è possibile notificare la contestazione delle violazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
PERCHÈ È IMPORTANTE:
Tale Provvedimento può avere un impatto sulle procedure interne e sul Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 degli intermediari vigilati, che dovranno valutare, altresì, l’eventuale estensione di coperture assicurative a favore delle figure manageriali responsabili.
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