La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza emessa l’8 settembre 2016 nella causa C-160/15, sancisce in quali casi un collegamento ipertestuale ad opere protette, apposto su un sito internet, costituisca violazione del diritto d’autore.
IL FATTO:
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza in esame, da risposta al ricorso presentato dalla Corte suprema olandese, la quale chiedeva chiarimenti sulla direttiva 2001/29/CE (sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione) ed, in particolare, in merito alla nozione di “comunicazione al pubblico”.
Protagonista della vicenda sulla quale i giudici olandesi si sono trovati a dover giudicare è uno dei più noti siti web olandesi che si occupa di cronaca rosa. Questo aveva pubblicato un collegamento ipertestuale, il quale re-indirizzava l’utente ad un sito australiano nel quale erano già state pubblicate illecitamente, ossia senza il consenso del titolare del diritto, fotografie protette da copyright.
Ad avviare la causa è l’editore del giornale su cui le foto (protette) dovevano essere pubblicate, il quale riteneva che la condotta tenuta dai gestori del sito olandese fosse illecita, in quanto violava il diritto d’autore del fotografo. In primo grado ha ottenuto sentenza favorevole, ma la questione è arrivata fino alla Corte di Giustizia.
Ai sensi della normativa europea sul copyright “ogni atto di comunicazione di un’opera al pubblico deve essere autorizzato dal titolare del diritto d’autore“. Nell’assenza di una specifica definizione normativa di comunicazione al pubblico, i giudici europei affermano che spetta all’interprete valutare il caso concreto, tenendo conto della ratio della normativa europea: trovare il giusto bilanciamento tra la tutela del diritto d’autore e la tutela del diritto alla libertà di espressione.
La Corte europea, in particolare, sancisce che il collegamento ipertestuale che porta ad opere protette (già pubblicate, senza consenso) concretizza una comunicazione al pubblico, e costituisce violazione del diritto d’autore, solamente laddove il suo collocamento sul sito internet sia effettuato per fini di lucro.
Infatti, in presenza di un fine di lucro “è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia illegittimamente pubblicata“. Non è tollerata ignoranza su tale aspetto.
Viceversa, in assenza di fine di lucro, la medesima condotta subisce un trattamento meno rigoroso, in quanto bisogna tenere in considerazione l’ipotesi, non poco frequente, che il soggetto sia in buona fede, ossia non sia a conoscenza della illegittimità della precedente pubblicazione.
PERCHÈ È IMPORTANTE:
La sentenza in esame appare di notevole interesse tanto per il suo intervento chiarificatore, quanto per il particolare contesto in cui essa si colloca.
Quanto al primo aspetto la sentenza individua nel fine di lucro l’elemento determinante per stabilire se l’apposizione su un sito internet di un collegamento a contenuti protetti sia legittimo ovvero violi il diritto d’autore da cui essi sono protetti.
Per quanto concerne il secondo motivo di interesse, la decisione è stata pronunciata dalla Corte a pochi giorni dalla presentazione della proposta di revisione della normativa europea in tema di diritto d’autore elaborata dalla Commissione europea.
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