Limiti alla pignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

Con l’ordinanza n. 8201 del 27 aprile 2020 la Corte di Cassazione ha precisato i limiti della possibilità di sottoporre a pignoramento i beni costituiti in fondo patrimoniale, istituto in forza del quale si costituisce un patrimonio vincolato e destinato ai bisogni della famiglia: infatti, i beni che ne fanno parte – mobili o immobili – non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La pronuncia in esame rappresenta un’occasione per specificare l’ampiezza della impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

IL FATTO

La Banca Alfa spa sottoponeva a pignoramento la quota del 50% di due immobili in comproprietà tra due coniugi, immobili costituiti in fondo patrimoniale. La banca agiva sulla base di un credito sorto da un finanziamento dato dalla stessa banca ad una società alla quale l’esecutato aveva in precedenza dato fideiussione, al fine di garantire il finanziamento. Il coniuge dell’esecutato proponeva opposizione di terzo ex art 619 c.p.c. deducendo che i beni pignorati erano oggetto di fondo patrimoniale e pertanto sottratti alla procedura ai sensi dell’art. 170 c.c. Nel procedimento di opposizione la banca pignorante sosteneva la legittimità della propria azione esecutiva e, di conseguenza, la infondatezza del ricorso del terzo opponente, in quanto la attività imprenditoriale del debitore esecutato, nell’ambito della quale era sorto il debito, non era estranea ai bisogni della famiglia. Il ricorso veniva rigettato dal Tribunale che riteneva corretto comprendere i proventi dell’attività imprenditoriale nell’ambito del sostentamento per i bisogni della famiglia.

Il terzo opponente proponeva quindi appello avverso la pronuncia di rigetto del proprio ricorso. Il gravame veniva accolto dalla Corte territoriale che aveva ritenuto provato dall’appellante il fatto che il finanziamento, garantito con la fideiussione dell’esecutato, fosse stato destinato ad attività di impresa e solo in via marginale ai bisogni della famiglia.

Avverso la pronuncia di secondo grado la banca pignorante proponeva ricorso per Cassazione, fondato su due motivi, entrambi ritenuti poi infondati dalla Corte. In particolare, il primo motivo deduceva l’errata inversione dell’onere della prova operata dalla Corte di appello che, nella ricostruzione della banca ricorrente, aveva ritenuto provato da quest’ultima l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia. Con il secondo motivo si rilevava la violazione dell’art. 170 c.c. avendo la Corte di appello ritenuto impignorabili gli immobili in quanto oggetto di fondo patrimoniale: in questo modo, sosteneva la ricorrente, la Corte aveva accolto una nozione restrittiva di debito contratto nell’interesse della famiglia.

La Corte di Cassazione, nel pronunciare l’ordinanza in commento, dichiarava infondati entrambi i motivi. Di particolare interesse, ai fini del presente commento, è il rigetto del secondo motivo di ricorso, in quanto la Suprema Corte precisa che anche se il credito è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, non è ammessa la pignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Pertanto, le esigenze familiari che escludono la possibilità per i creditori di soddisfarsi sui beni del fondo, devono essere intese in modo non restrittivo, come già statuito dalla stessa Corte in altre pronunce (Cass. n. 4011/13, 5385/13, 5684/06).

PERCHÈ È IMPORTANTE

Con la pronuncia in esame la Corte affronta la tematica della ampiezza dell’istituto del fondo patrimoniale, il quale, consentendo di creare un patrimonio vincolato, esclude la possibilità per i creditori di agire per il soddisfacimento del proprio credito sui beni che sono stati costituiti in fondo patrimoniale. Tali beni, infatti, sono destinati alle esigenze della famiglia e pertanto sono sottratti alle procedure esecutive per debiti contratti per scopi estranei a dette esigenze. La nozione di esigenze familiari è, secondo tale pronuncia, da intendersi in senso non restrittivo e non limitata ai bisogni essenziali della famiglia, per cui vi rientrano anche ipotesi di debiti indirettamente contratti per soddisfare esigenze familiari.

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