Libri “dimenticati”: in versione digitale solo con il consenso degli autori

Woman taking literature books in storeCon la sentenza emessa il 16 novembre 2016, nella causa C-301/15, la Corte di Giustizia dell’Unione europea interviene a fare chiarezza in tema di tutela del diritto d’autore, sancendo che la riproduzione digitale di libri ormai fuori commercio può avvenire esclusivamente con il consenso dell’autore.

IL FATTO:

Con la pronuncia in esame, la Corte di Giustizia dà risposta al quesito postole dal Consiglio di Stato francese. Quest’ultimo, infatti, chiamato a giudicare sulla conformità della normativa francese alla disciplina europea sul diritto d’autore si era rivolto ai giudici europei per individuare, in particolare, la corretta interpretazione della direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

La controversia, in Francia, vedeva contrapposti il Ministro della cultura francese e due autori di opere letterarie, i quali ritenevano che la normativa nazionale, che consentiva la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in versione digitale, di opere non più in commercio (in versione cartacea), a prescindere dal consenso dei titolari del diritto, fosse lesiva dei loro diritti.

La normativa incriminata, in particolare, prevede la predisposizione, da parte delle autorità amministrative, di una lista di “libri non disponibili” (ossia i libri pubblicati prima del 1° gennaio 2001 e che non sono più oggetto di diffusione commerciale né di pubblicazione): se gli autori dei libri, nel termine di sei mesi dall’iscrizione della propria opera nella lista, non si oppongono, si procede alla diffusione dell’opera in formato digitale.

Interpellata, la Corte di Giustizia sancisce che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni espressamente previste dalla sopra citata direttiva, gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere. Da ciò deriva che ogni atto di riproduzione o comunicazione al pubblico da parte di un soggetto terzo (non titolare di diritti sull’opera) richiede il previo consenso del suo autore.

Gli euro-giudici, tuttavia, ritengono che il consenso possa essere oltre che, ovviamente, esplicito, anche implicito, a patto che l’autore, titolare del diritto, sia correttamente informato della futura utilizzazione della sua opera.

Un sistema come quello francese, che pone l’onere di informazione a carico degli autori, rischia di essere incompatibile con la normativa europea. In tale contesto, infatti, l’assenza di opposizione non può essere univocamente interpretata come consenso tacito, dal momento che, in assenza di un sistema di informazione “personalizzato”, gli autori potrebbero essere ignari dell’inclusione del proprio libro nel database, e della sua futura diffusione digitale.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La sentenza esaminata appare particolarmente interessante poiché, con la stessa, la Corte di Giustizia dell’Unione europea sancisce che l’interesse primario che le leggi dei singoli stati devono perseguire è quello della tutela del diritto d’autore.

La messa a disposizione, in versione digitale, di opere letterarie cd. dimenticate, a fini di promozione culturale, ovviamente, è da ritenersi legittima, purché non vengano pregiudicati i diritti degli autori, garantiti dalla normativa europea.

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