La Legge di Bilancio 2018 ha modificato la norma sull’interpretazione dell’atto ai fini della sua tassazione mediante imposta di registro, precisando che l’interpretazione deve essere svolta sulla base dei soli elementi contenuti nell’atto, senza prendere in considerazione altre variabili esterne allo stesso.
IL FATTO:
L’art. 1, comma 87, della Legge di Bilancio 2018 ha modificato la norma sull’interpretazione dell’atto ai fini della sua tassazione mediante imposta di registro. Nello specifico, il provvedimento è andato a modificare l’art. 20 del DPR 131/86 precisando che l’interpretazione deve essere svolta sulla base dei soli elementi contenuti nell’atto, senza prendere in considerazione altre variabili esterne allo stesso.
Come si evince dalla Relazione accompagnatoria, l’intento della Legge è quello di limitare la prassi degli Uffici finanziari di riqualificare le cessioni totalitarie di azioni o quote, parificandola ad una cessione d’azienda, per conseguire l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale.
Nonostante la finalità della modifica dell’art. 20, al momento si registrano orientamenti giurisprudenziali che negano la portata retroattiva di tale novità, in tal modo vanificando la rilevanza del novellato art. 20.
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