La Legge di Bilancio 2018 introduce un credito d’imposta a favore delle piccole e medie imprese (PMI) in relazione ai costi per la consulenza destinati all’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020, fino ad un massimo di 500.000 euro.
IL FATTO:
La Legge di Bilancio 2018 introduce, ai commi da 89 a 92, un credito d’imposta alle piccole e medie imprese (PMI) in relazione ai costi per la consulenza per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020, fino ad un massimo di 500.000 euro.
Il credito d’imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno (si veda Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 recepita con DM 18 aprile 2005).
Il credito d’imposta va usato esclusivamente in compensazione (ex articolo 17 del DLGS n. 241/1997), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Questo credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi (art. 61 e 109, comma 5 TUIR) ed è soggetto alle norme UE in materia di aiuti alle imprese. Le modalità e i criteri per l’attuazione delle disposizioni in commento saranno stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.
Con il comma 81 in commento, tale regime agevolato viene ulteriormente ampliato al fine di consentire l’affrancamento anche alle partecipazioni di controllo in società non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia.
La predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo d’imposta 2017 ovvero, più precisamente dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge in esame), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
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