La Legge di bilancio 2018 modifica il regime che consente il riconoscimento ai fini fiscali (c.d. riallineamento) dei maggiori valori risultanti da operazioni straordinarie, attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e ad altre immobilizzazioni immateriali.
IL FATTO:
La Legge di bilancio 2018 apporta rilevanti modifiche, ai commi da 81 a 83, al regime opzionale ex articolo 15, commi 10-12 del D.L. n. 185/2008, che consente il riconoscimento ai fini fiscali (c.d. riallineamento) dei maggiori valori risultanti da operazioni straordinarie, attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e ad altre immobilizzazioni immateriali.
Si ricorda che tale norma consente di affrancare i maggiori valori mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%, da versare in un’unica soluzione entro la data di versamento del saldo delle imposte relative all’esercizio in cui è realizzata l’operazione straordinaria.
La Legge di Stabilità 2016, inserendo i commi 10-bis e 10-ter alla citata disposizione, aveva già esteso l’ambito applicativo dell’affrancamento fiscale anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione straordinaria e riferibili ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.
Con il comma 81 in commento, tale regime agevolato viene ulteriormente ampliato al fine di consentire l’affrancamento anche alle partecipazioni di controllo in società non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia.
La predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo d’imposta 2017 ovvero, più precisamente dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge in esame), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
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