Con sentenza n. 21761, 29 luglio 2021 le Sezioni Unite hanno chiarito la piena validità delle clausole negli accordi di separazione e divorzio aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili in favore dell’altro coniuge o dei figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) ai fini del mantenimento, ritenendo anche possibile procedere a immediata trascrizione dell’accordo (dopo la sentenza di divorzio o l’omologazione), senza la necessità di procedere per atto notarile per rendere valido il trasferimento, essendo l’accordo inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice, in quanto tale considerabile come atto pubblico ex art. 2699 c.c., che fa piena prova fino a querela di falso.
IL FATTO:
Con ricorso al Tribunale di Pesaro depositato il 6 luglio 2016, due coniugi chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dal quale erano nati due figli, avendo già ottenuto l’omologazione della separazione consensuale con decreto dello stesso Tribunale nel 2012. Parte dell’accordo aveva ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dell’immobile adibito a casa coniugale (di cui i due erano cointestatari al 50%) in favore dei figli. In particolare, il coniuge, per la sua quota del 50%, trasferiva la nuda proprietà dell’immobile ai figli e, per la stessa quota, cedeva l’immobile in usufrutto alla coniuge.
I ricorrenti producevano anche dichiarazione di conformità dell’immobile alle risultanze dei registri immobiliari rispetto ai dati catastali, planimetrie e intestazione catastale, con anche una perizia giurata in loro favore e si impegnavano a loro spese ad effettuare la trascrizione e le ulteriori operazioni richieste ai fini della pubblicità immobiliare. I figli esprimevano il loro pieno consenso all’accordo dei genitori.
Tuttavia, contrariamente a quanto espresso dai coniugi, il Tribunale considerava i trasferimenti immobiliari oggetto dell’accordo come impegni preliminari di vendita e acquisto anziché trasferimenti immobiliari definitivi con immediato effetto traslativo. I coniugi impugnavano così la sentenza avanti la Corte d’appello di Ancona, la quale però rigettava il gravame proposto e confermava la statuizione di primo grado.
Di conseguenza, si ricorreva in Cassazione e, la prima sezione, “per il rilevante impatto che l’interpretazione delle norme sottoposte al giudizio della Corte […] può avere sulla giurisprudenza nazionale che, peraltro, sulla questione è pervenuta a conclusioni non univoche, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite”, le quali si sono effettivamente pronunciate sul tema, risolvendo così una questione molto delicata.
Gli Ermellini hanno concluso che:
Secondo le Sezioni Unite tale disposizione si applica pienamente anche agli accordi resi in sede di separazione e divorzio aventi ad oggetto il trasferimento immobiliare in favore dell’altro coniuge o dei figli, trattandosi di accordo di natura atipica, non essendo disciplinato da apposita disposizione di legge e potendo essere tranquillamente il Cancelliere a provvedere alle verifiche richieste dalla disposizione sopra riportata, senza la necessità che ciò sia per forza demandato ad un notaio.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito una volta per tutte un tema molto delicato e piuttosto controverso, concludendo per la piena validità degli accordi per il trasferimento di un immobile in sede di separazione o di divorzio ad altro coniuge o ai figli, i quali hanno carattere definitivo e immediato e non devono necessariamente essere considerati come meri accordi preliminari. Ancora, gli Ermellini hanno individuato in modo molto puntuale anche altre questioni, puntualizzando come i trasferimenti immobiliari resi in simili circostanze non si possano considerare liberalità donative (il che avrebbe altrimenti avuto effetti tutto fuorché irrilevanti in tema di successione ereditaria) e, altra delicata questione controversa: anche il verbale di udienza contenente l’accordo è considerabile atto pubblico trascrivibile ed il Cancelliere ben può verificare la conformità di quanto richiesto secondo le previsioni di legge, senza che vi provveda per forza il notaio.