L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato commina a Facebook una sanzione di 7 milioni di Euro per inottemperanza.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha accertato che Facebook non si è conformata a una precedente decisione del 2018. In particolare Facebook ha continuato a fornire ai propri clienti informazioni non complete riguardanti lo sfruttamento dei dati a fini commerciali, violando così il Codice del Consumo Italiano. L’Autorità ha sottolineato, coerentemente con la giurisprudenza precedente, che tutte le informazioni e gli elementi riguardanti il ​​corrispettivo per un determinato prodotto o servizio devono essere resi noti / comunicati ai consumatori immediatamente, in modo chiaro e completo.

IL FATTO

Il 17 febbraio 2021 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato(“AGCM”) ha pubblicato la decisione con cui ha comminato a Facebook una sanzione di Euro 7 milioni di per inottemperanza al precedente provvedimento del novembre 2018 con cui la stessa AGCM aveva accertato la sussistenza di due pratiche commerciali scorrette, già sanzionato (per complessivi 10 milioni di Euro) Facebook, vietato la continuazione di entrambe ed imposto la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa.

Il provvedimento di inottemperanza accerta che Facebook, oltre a non aver pubblicato la dichiarazione rettificativa, continua a non informare l’utente con chiarezza e immediatezza, prima della registrazione, in merito alla raccolta e all’utilizzo, a fini remunerativi, dei dati dell’utente medesimo e, conseguentemente, dell’intento commerciale perseguito da Facebook, volto alla monetizzazione dei medesimi.

In particolare, già nel proprio provvedimento del 2018, l’AGCM tra l’altro osservava che “Le informazioni fornite risultano generiche ed incomplete senza adeguatamente distinguere tra, da un lato, l’utilizzo dei dati funzionale alla personalizzazione del servizio con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti “consumatori”, dall’altro, l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate.”; l’AGCM quindi contestava che “a fronte del claim “Facebook ti aiuta a connetterti e rimanere in contatto con le persone della tua vita”, era infatti assente un adeguato alert che informasse gli utenti, con immediatezza ed efficacia, in merito alla centralità del valore commerciale dei propri dati rispetto al servizio di social network offerto, limitandosi FB a sottolineare come l’iscrizione fosse gratuita per sempre”.

Nel provvedimento di inottemperanza l’AGCM, permanendo l’assenza nella fase di registrazione di una chiara ed immediata informativa in merito alla raccolta ed utilizzo a fini commerciali dei dati degli utenti, ha ritenuto che la rimozione, da parte di Facebook, del claim relativo alla gratuità del servizio “non è sufficiente” a rimuovere i profili di illegittimità già accertati nel 2018, ribadendo che a nulla rileva la presenza di informazioni di maggior dettaglio nelle condizioni d’uso e altra documentazione contrattuale accessibile mediante link ipertestuali nella pagina di registrazione, a prescindere dalla loro collocazione all’interno di quest’ultima.

In particolare, l’AGCM chiarisce, confortata dalla giurisprudenza amministrativa chiamata a pronunciarsi sul provvedimento del 2018, che l’informazione in questione, è “assolutamente necessaria” per assumere una decisione consapevole in merito all’adesione alla piattaforma, “alla luce del valore economico assunto per Facebook dai dati ceduti dall’utente, i quali costituiscono dunque il corrispettivo per l’utilizzo del servizio”. Precisa, inoltre, che potrebbero essere legittimi i “casi in cui l’informazione richiamata tramite link riguarda[va] elementi accessori rispetto alla prestazione principale del professionista (la garanzia legale di conformità rispetto alla vendita di beni)”, ma il rinvio ad un link non può mai riguardare il prezzo, o i suoi elementi, o comunque il corrispettivo da pagarsi da parte del consumatore.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE

Oltre alla ormai capillare diffusione di Facebook che rende qualsiasi decisione a suo carico di interesse generale, il provvedimento in questione ribadisce con severità un orientamento costante dell’AGCM: in particolare nell’ambito dell’offerta di beni o servizi on-line, le informazioni relative al corrispettivo (anche non pecuniario) richiesto al consumatore devono sempre essere immediate, chiare e complete.

Inoltre, la decisione afferma, analogamente all’orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria relativa agli illeciti antitrust, che la controllante totalitaria (Facebook Inc., nel caso di specie) si presume che eserciti un’influenza determinante nello svolgimento dell’attività della controllata (Facebook Ireland Ltd.), tale da farla ritenere responsabile, e quindi chiamata a rispondere, per gli illeciti da quest’ultima materialmente realizzati (anche) con riferimento alle pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del Consumo.

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