La Corte Costituzionale salva l’art. 20 del TU imposta di registro da censure di incostituzionalità, ed invita il legislatore ad intervenire per adeguare i testi normativi alle nuove dinamiche contrattuali e alla tecnologia.
IL FATTO:
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 158 depositata il 21 luglio, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del TU Imposta di Registro nella più recente formulazione seguente agli interventi apportati dall’art. 1, comma 87 lett. a) legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, legge 30 dicembre 2018, n. 145, laddove esclude la possibilità di riqualificare ai fini dell’imposta di registro gli atti presentati per la registrazione sulla base di elementi extra-testuali o di atti collegati, ritenendo detta norma non in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.
La Cassazione, che aveva sollevato la questione di legittimità, rilevava che l’art. 20 novellato fosse in contrasto con la Costituzione in quanto vincolava l’interpretazione dell’atto da tassare ancorandola più sulla “causa reale” del negozio che sull’atto stesso.
Secondo la Corte Costituzionale invece proprio la soluzione proposta dalla Cassazione consentirebbe all’Amministrazione finanziaria di operare senza rispettare le garanzie del contribuente sottoposto ad accertamento, mancando la previsione a suo favore di un contraddittorio preventivo o disposizione simile.
Aggiunge la Corte che l’interpretazione auspicata dalla Cassazione rimettente consentirebbe all’Amministrazione finanziaria “…di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione europea).precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione europea)“.
La sentenza della Consulta conclude invitando il legislatore ad intervenire per aggiornare le norme dell’imposta di registro data l’evoluzione delle moderne tecniche contrattuali e dell’evoluzione tecnologica.
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