Lo scorso 19 febbraio in GU è stato pubblicato il D.Lgs. 6 febbraio 2018 n. 11 sulle “Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, in vigore dal 6 marzo u.s..
IL FATTO
Con il decreto legislativo in argomento, il Governo ha dato attuazione alla delega nella Legge n. 103 del 2017, che ha delineato la riforma del sistema penale e di procedura penale.
Il fulcro delle nuove norme in tema di impugnazioni è chiaramente quello di ridurre il carico dei ruoli, semplificando i procedimenti e riducendo le casistiche di impugnazione.
Le nuove disposizioni sono volte principalmente alla modifica delle norme in tema di:
In primo luogo, le nuove disposizioni normative vanno a modificare, in senso oggettivo, i “casi di appello”, sia per quanto attiene all’art. 593 c.p.p., completamente riformato, che anche ai sensi dell’art. 428 c.p.p.
In secondo luogo, sono state modificate le norme dei casi specifici di appello, in termini soggettivi.
Un terzo aspetto su cui si è concentrata la riforma da poco approvata, è sul ricorso per Cassazione delle sentenze di appello per i reati di competenza del Giudice di pace, per cui è stata limitata la appellabilità solo per i primi tre motivi di cui all’art. 606 c.p.p., ovvero:
Rispetto a tale modifica, non è stata però prevista alcuna limitazione soggettiva in merito all’AG che può proporre appello. Conseguentemente, per quanto attiene alla legittimazione all’impugnazione, sebbene per i reati di competenza del giudice di pace le funzioni di giudice di secondo grado siano attribuite al Tribunale in composizione monocratica, per il momento continuerà ad applicarsi l’unanime opinione per cui anche il Procuratore Generale sia legittimato ad appellare le sentenze del giudice di pace (Cass. pen., S.U., sent. 31 maggio 2005, n. 22531).
PERCHÈ È IMPORTANTE
La riforma sulle impugnazioni recentemente varata dimostra come il nostro legislatore si stia sempre più dirigendo verso l’alleggerimento dei ruoli, in fase di impugnazione, ben conscio che spesso appelli, anche incidentali, e ricorsi per Cassazione sono strumentalizzati dalle parti a scopi dilatori e/o opportunistici. Resta comunque impregiudicato il diritto, davvero poco tutelato, di appello – e di impugnazione in generale – delle parti civili.
No Comments