È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2016, n. 141, la L. 6 giugno 2016, n. 106, recante la Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, che prevede la regolazione della cd. impresa sociale, definita, all’art. 6, 1° co., lett. a), come una organizzazione privata che svolge attività d’impresa per determinate finalità normativamente previste, e che destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore.
IL FATTO:
In tema di destinazione degli utili, la novella legislativa crea un ulteriore criterio di definizione dell’impresa sociale in virtù del quale le forme di remunerazione del capitale sociale devono assicurare la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale, e sono da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente (i.e., l’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo ai sensi dell’art. 2514 c.c.), con la contestuale previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione degli utili sino al conseguimento degli obiettivi sociali. E’ interessante notare come, per quanto riguarda la responsabilità patrimoniale, salvo il regime sulla responsabilità limitata previsto dalla forma societaria assunta, nelle imprese sociali il cui patrimonio superi ventimila euro delle obbligazioni assunte risponde solo l’organizzazione con il suo patrimonio.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Sotto il profilo della prassi concreta, in itinere è stato inserito il richiamo alla definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi delle imprese sociali. Pertanto devono, comunque, essere previsti obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità (ad esempio, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’impresa) dei bilanci, delle scritture contabili (obbligatorie e facoltative) e degli altri atti fondamentali dell’ente. Infine, sempre in tema di disciplina societaristica, viene confermato il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio, salva la specifica previsione per l’impresa sociale. Correlativamente, in materia di responsabilità degli amministratori, il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento costituisce uno dei parametri cui collegare il regime di responsabilità.
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