La disciplina di riordino dell’intermediazione finanziaria
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La disciplina di riordino dell’intermediazione finanziaria

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, in data 8 maggio 2015, il decreto ministeriale del 2 aprile 2015, n. 53 (di seguito, il “Decreto MEF”) con cui è stata data attuazione alle norme in materia di intermediazione finanziaria di cui agli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, il “t.u.b.”), nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

La Banca d’Italia ha dato seguito a tale intervento pubblicando lo scorso 12 maggio 2015, la Circolare del 3 aprile 2015, n. 288, contenente le nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (di seguito, le “Nuove Disposizioni di Vigilanza”).

IL FATTO:

Il Decreto MEF, in vigore dal 23 maggio 2015, dà attuazione al Titolo V del t.u.b., ivi incluso l’articolo 106 del t.u.b.  che riserva l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti “sotto qualsiasi forma” agli intermediari autorizzatati ed iscritti nell’albo unico tenuto dalla Banca d’Italia.

Le Nuove Disposizioni di Vigilanza, che entreranno in vigore il prossimo 11 luglio 2015, introducono invece un framework regolamentare analogo a quello delle banche e delle imprese di investimento che si muove lungo due direttici principali: (i) l’estensione agli intermediari finanziari della disciplina prudenziale prevista per le banche (cd. “vigilanza equivalente”) ed il rafforzamento dei presidi organizzativi e delle funzioni di controllo per la gestione dei rischi tipici dell’attività imprenditoriale caratteristica; (ii) la semplificazione delle regole di funzionamento per gli operatori di minori dimensioni ovvero per gli intermediari che non risultino particolarmente articolati e complessi (cd. “principio di proporzionalità”).

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Con la pubblicazione del Decreto MEF e delle Nuove Disposizioni di Vigilanza si completa così la disciplina di riordino dei soggetti operanti nel settore finanziario la cui cornice normativa di primo livello è stata ridisegnata dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche (di seguito, il “d.lgs. 13.8.2010, n. 141”).

Sulla base di quanto previsto dalla “Nota esplicativa del regime transitorio per il passaggio al nuovo albo unico” pubblicata da Banca d’Italia il 26 maggio 2015, le tempistiche imposte dalla nuova disciplina sono le seguenti:

“1”    fino al 12 maggio 2016: gli operatori già iscritti nell’elenco generale o in quello speciale nonché le società fiduciarie previste dall’articolo 199, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“t.u.f.”) possono continuare a prestare la loro attività in conformità alla disciplina previgente in quanto applicabile;

“2”    entro l’11 ottobre 2015: gli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del t.u.b., o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 13.8.2010, n. 141 esercitano l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo unico tenuto dalla Banca d’Italia;

“3”    entro il 12 febbraio 2016: i confidi e gli intermediari iscritti nell’elenco generale ex articolo 106 del t.u.b. nonché le società fiduciarie previste all’articolo 199, comma 2, del t.u.f. presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo unico tenuto dalla Banca d’Italia.

Nel caso di mancato accoglimento delle istanze di iscrizione ovvero decorsi i termini stabiliti per la presentazione dell’istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione, gli intermediari finanziari e i confidi deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge.

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