La costituzione e la struttura di una joint venture societaria.

La joint venture societaria rappresenta un fenomeno di cooperazione tra due o più imprese, teso al raggiungimento degli obiettivi strategici per lo sviluppo, la cui costituzione presuppone la condivisione delle reciproche capacità, risorse e conoscenze.

Tali caratteristiche sono comuni a svariate forme di collaborazione, e possono sostanziarsi in una pluralità di schemi societari di attuazione e di gestione, di volta in volta adottati dalle parti, la cui scelta è influenzata e suggerita dalle specificità dell’affare cui attiene la prospettata collaborazione.

IL FATTO:

La decisione di costituire una joint venture societaria presuppone la necessità di ricercare l’aiuto ed il supporto di un altro partner che sia in grado di apportare un contributo sostanziale all’impresa comune, e che possegga quindi delle risorse, delle capacità e degli obiettivi complementari o comunque compatibili con quelli che la società intende realizzare.

La complessità di tali organizzazioni fa sì che quasi sempre esse non siano disciplinate da un unico contratto, quanto piuttosto da una pluralità di contratti, seppure tra di loro connessi e collegati.

La sottoscrizione del contratto di joint venture e dei singoli contratti operativi avviene in due momenti distinti e successivi, essendo la prima quantomeno rinviata al momento in cui la nuova società sia stata effettivamente costituita e i suoi organi sociali siano stati insediati, e siano quindi in grado di assumere le obbligazioni per essa ipotizzate dai partner.

Il vero e proprio closing dell’operazione avviene, perciò, in un secondo momento, dopo che la società comune sia stata costituita e la joint venture abbia ottenuto le eventuali autorizzazioni richieste dalle disposizioni di legge ad essa applicabili, e quindi, nell’ambito dell’Unione europea, le autorizzazioni prescritte dal Reg. CE n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese – ove la joint venture dia luogo ad una concentrazione tra imprese ed abbia dimensione comunitaria – mentre al di fuori dell’Unione, nei paesi in via di sviluppo o che comunque abbiano introdotto delle Foreign Investment Rules and Regulations, dopo che le autorità locali abbiano espresso parere favorevole all’avvio delle attività della joint venture.

Da ciò deriva che la struttura contrattuale di una joint venture societaria si articoli normalmente in un contratto principale, spesso denominato “JV agreement”, ed in una serie di contratti operativi.

Nel contratto principale le parti determinano condizioni, termini e modalità per la costituzione e la gestione comune della nuova società da essi partecipata, identificano le relazioni giuridiche che verranno ad instaurarsi tra ognuno di essi e la nuova società, ed individuano gli obiettivi della loro joint venture nonché le azioni che questa dovrà intraprendere nel tempo in vista della realizzazione degli stessi.

I contratti operativi, invece, sono volti a disciplinare gli obblighi che ciascuno dei partner è disponibile ad assumere nei confronti della nuova società, individuando gli strumenti da mettere a disposizione della joint venture per consentirle di svolgere la sua attività. I contratti operativi dettano quindi, ad esempio, le regole attraverso cui i partner mettono a disposizione della joint venture il loro avviamento commerciale, i loro prodotti ed i loro servizi.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Da un punto di vista meramente giuridico le joint ventures costituiscono una fattispecie del tutto atipica, ove i partners sono di volta in volta liberi di scegliere lo specifico strumento societario attraverso cui sostanziare la loro collaborazione, tra quelli a disposizione dall’ ordinamento della Nazione ove essi intendono operare.

Essa rappresenta uno strumento molto efficace per raggiungere gli obiettivi strategici per lo sviluppo della propria impresa, in considerazione della condivisione, tra i co-venturers, degli investimenti necessari per conseguire tali obiettivi, nonché dei potenziali rischi derivanti da un possibile insuccesso.

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