La Corte UE si pronuncia sull’erronea applicazione del regime IVA ordinario ad un’operazione soggetta a reverse charge.

Con la sentenza n. C-691/17 dell’11 aprile 2019, la Corte di Giustizia Europea, nell’ambito di una controversia tra una società ungherese (in prosieguo “Società”) e la relativa amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane (in prosieguo “l’amministrazione tributaria”) e nella vigenza della Direttiva 2006/112/CE, si è espressa su un caso di erronea applicazione del regime IVA ordinario ad una operazione soggetta invece ad inversione contabile (cd. reverse charge).

 FATTO

La Società, nell’ambito della costruzione di un’autostrada, aveva ricevuto da tre fornitori fatture recanti regime di tassazione ordinaria con esposizione dell’IVA e, dopo il relativo pagamento, aveva detratto gli importi a titolo di IVA.

L’amministrazione tributaria, in sede di controllo, ha ritenuto che le operazioni economiche documentate dalle fatture costituivano attività principale di costruzione edile e che avrebbero dovute essere soggette al regime dell’inversione contabile dell’IVA. Gli emittenti delle fatture avrebbero, quindi, dovuto indicarvi che erano soggette al regime speciale in questione.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

In primo luogo, la Corte afferma che occorre verificare se sia conforme, alle disposizioni comunitarie vigenti ed ai principi di neutralità e di effettività, il fatto che il diritto alla detrazione dell’IVA sia negato ad un destinatario di servizi che si trovi in una situazione come quella della Società. La Corte, infatti, rammenta che, in applicazione del regime dell’inversione contabile, non avviene alcun pagamento dell’IVA tra il prestatore ed il destinatario di servizi, dato che quest’ultimo è debitore, per le operazioni effettuate, dell’IVA a monte, pur potendo, in linea di principio, detrarre questa stessa imposta cosicché nulla è dovuto all’amministrazione tributaria (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

Parimenti viene sottolineato che il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni (sentenze del 15 luglio 2010, Pannon Gép Centrum, C-368/09, EU:C:2010:441, punto 37, e del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 42).

Inoltre, si afferma che per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto a detrazione dell’IVA in una procedura di inversione contabile di cui all’articolo 199, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, un soggetto passivo che, quale destinatario di un servizio, è debitore della relativa IVA, non è tenuto a essere in possesso di una fattura redatta conformemente ai requisiti formali di tale Direttiva per poter esercitare il suo diritto a detrazione, e deve unicamente osservare le formalità stabilite dallo Stato membro interessato nell’esercizio della facoltà di scelta offerta dallo stesso dall’articolo 178, lettera f), della citata direttiva (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

Con riferimento al caso di specie, la Corte rileva che le fatture in questione non recavano le menzioni obbligatorie richieste dall’articolo 169, paragrafo 1, lettera k), della legge sull’IVA (Direttiva 2006/112) e che la Società ha erroneamente corrisposto l’importo dell’IVA agli emittenti delle stesse, mentre secondo il regime di reverse charge, avrebbe dovuto, in quanto beneficiaria dei servizi, versare direttamente l’IVA alle autorità tributarie, come previsto dalla Direttiva.

Pertanto, oltre al fatto che tali fatture non rispettavano gli obblighi formali previsti dalla normativa nazionale che ha recepito detta Direttiva, non risulta rispettato l’obbligo sostanziale e tipico di tale regime, ovvero il versamento dell’IVA alle autorità tributarie da parte del soggetto passivo che richiede la detrazione. Una simile situazione ha impedito all’autorità tributaria competente di controllare l’applicazione del regime dell’inversione contabile e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale per lo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punti 45 e 46)

In secondo luogo, la Corte è chiamata a valutare se l’autorità tributaria, prima di negare il diritto alla detrazione dell’IVA, debba verificare la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto per la rettifica e il rimborso dell’importo IVA indicato sulle fatture in questione.

A tal riguardo, secondo la Corte occorre rammentare che, in assenza di disciplina dell’Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in armonia con il principio di autonomia procedurale degli Stati, stabilire le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti riconosciuti, purché i requisiti di legge rispettino i principi di equivalenza e di effettività, in altre parole occorre che tali requisiti non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punti 50 e 52 nonché giurisprudenza ivi citata).

In detto contesto, la Corte ha ammesso che un sistema giuridico (come quello ungherese), in cui, da un lato, il prestatore di servizi che ha versato erroneamente l’IVA alle autorità tributarie può chiederne il rimborso e, dall’altro, il destinatario di tali servizi può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti di detto prestatore, rispetta i principi di neutralità ed effettività. Tale sistema, infatti, consente a detto destinatario, gravato dell’imposta erroneamente fatturata, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punti 38 e 39, nonché del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 51)

Secondo la Corte, in una situazione in cui l’IVA è stata effettivamente versata all’erario dal prestatore di servizi, il rimborso dell’imposta da detto prestatore al destinatario di servizi risulti impossibile o eccessivamente difficile, (es. caso d’insolvenza) il principio di effettività può imporre che il destinatario di servizi sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie. In un simile caso, gli Stati membri devono prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire a detto destinatario di servizi di recuperare l’imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il principio di effettività (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53).

La Corte osserva che nel caso di specie non vi è alcun indizio di evasione, poiché i fornitori di servizi che hanno emesso le fatture hanno versato l’IVA all’erario, cosicché quest’ultimo non ha subito alcun pregiudizio per il fatto che tali fatture siano state erroneamente emesse secondo il regime di tassazione ordinaria, anziché secondo quello di inversione contabile.

In tali condizioni, nel caso in cui il rimborso alla Società, da parte dei fornitori di servizi in discussione, dell’IVA indebitamente fatturata risultasse impossibile o eccessivamente complesso, la Società dovrebbe poter essere legittimata ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell’autorità tributaria. La Corte evidenzia, però, come una simile domanda sarebbe diversa dalla domanda di detrazione dell’IVA, che è oggetto del procedimento principale.

Ne consegue che, nei limiti in cui il sistema ungherese consente alla Società di recuperare l’IVA che essa ha indebitamente versato agli emittenti delle fatture in discussione, l’autorità tributaria non è tenuta, prima di respingere la domanda di detrazione dell’IVA, né a verificare se i predetti emittenti possono rettificare tali fatture sulla base della normativa nazionale, né a ingiungere una simile rettifica.

Emerge, dalle considerazioni che precedono, che la Direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità fiscale e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una prassi secondo la quale, in assenza di sospetti di evasione, è negato ad un’impresa il diritto a detrarre l’IVA che abbia, in quanto destinataria di servizi, indebitamente versato al fornitore degli stessi sulla base di una fattura emessa in regime ordinario dell’IVA, anziché al regime di inversione contabile.

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