La Corte di giustizia dell’Unione europea sui requisiti di accesso alla tutela di diritto d’autore delle creazioni dell’industrial design.

Il fatto che un disegno/modello produca un effetto estetico specifico, al di là del fine utilitario, non è sufficiente per ottenere la protezione dell’oggetto ai sensi del diritto d’autore; a tale fine, infatti, i modelli/disegni devono essere espressione di opere originali.

IL FATTO:

Il Supremo Tribunal de Justiça portoghese è investito di una controversia tra le società Cofemel e G-Star Raw, entrambe attive nel settore della concezione, produzione e commercializzazione di prodotti di abbigliamento, avente ad oggetto il rispetto dei diritti rivendicati da G-Star, che accusa Cofemel di produrre e commercializzare jeans, felpe e magliette che imitano alcuni dei propri modelli. La Corte Suprema del Portogallo, in dubbio su quale sia l’interpretazione da dare alle norme di diritto europeo in materia di protezione della proprietà intellettuale, ha rinviato la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

In generale, il Legislatore dell’Unione ha adottato diversi atti di diritto derivato intesi ad assicurare la protezione della proprietà intellettuale: delle opere, protette ai sensi della Direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore, ovvero dei disegni e modelli, tutelati ai sensi della Direttiva 98/71/CE, applicabile ai disegni e modelli registrati in uno Stato membro, o del Regolamento (CE) n. 6/2002, applicabile ai disegni e modelli protetti a livello dell’Unione.

In tale contesto, dato che la normativa portoghese in materia di protezione della proprietà intellettuale (Codice portoghese del diritto d’autore e diritti connessi) include i disegni e modelli nell’elenco delle “opere” che possono godere della tutela ai sensi del diritto d’autore – senza tuttavia precisare quali siano i requisiti per giovare di tale speciale protezione – il Supremo Tribunal de Justiça, ha sottoposto all’attenzione della CGUE la questione se la direttiva sul diritto d’autore osti a che la normativa nazionale riconduca i disegni e modelli che, oltre ad un fine utilitario, realizzano un effetto estetico specifico, tra le “opere” tutelate ai sensi del diritto di autore.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza nella causa C- 683/2017) ha risposto al quesito in senso affermativo, ritenendo che la protezione ai sensi del diritto di autore non possa essere concessa ai modelli/disegni per la sola ragione che essi, al di là del loro fine utilitario, producano un effetto estetico specifico.

La CGUE, in particolare, ha rilevato che, sebbene la tutela tipica prevista per i disegni e modelli possa applicarsi cumulativamente con quella garantita dalla direttiva sul diritto d’autore (da cui la possibilità per un disegno o modello, in determinati casi, di essere qualificato anche come “opera”), i due tipi di tutela perseguono obiettivi differenti.

La normativa in materia di tutela dei disegni e modelli industriali riguarda oggetti nuovi e individualizzati che presentano un carattere di utilità e sono intesi alla produzione di massa, ed ha lo scopo di rendere redditizi gli investimenti che si sono resi necessari per la creazione di tali oggetti. Diversamente, la tutela ai sensi del diritto d’autore è di durata decisamente superiore e concerne opere che meritano di essere qualificate come tali.

Quindi, la Corte di Giustizia, al fine di preservare le rispettive finalità di tali tipi di tutela, ha ritenuto di condizionare l’estensione della tutela ai sensi del diritto d’autore al fatto che il disegno/modello ricada nella definizione di “opera”, ossia che si tratti una creazione intellettuale frutto della creatività del suo autore e che tale oggetto sia identificabile con sufficiente precisione e oggettività.

Conseguentemente, conclude la CGUE, la circostanza che taluni disegni/modelli producano, al di là del loro fine utilitario, un effetto estetico specifico, non consente, di “per sé”, di qualificarli come “opere” ai fini della tutela ai sensi del diritto d’autore.

 PERCHÉ È IMPORTANTE:

La sentenza in commento è di particolare interesse in quanto fa chiarezza su quale sia l’interpretazione da dare alle norme di diritto europeo in materia di protezione della proprietà intellettuale. In particolare, l’indirizzo interpretativo seguito dalla CGUE esclude che ai disegni e modelli possa essere estesa la protezione ai sensi del diritto d’autore per il solo fatto che gli stessi producono un effetto estetico specifico.

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