È consentito l’inserimento all’interno dello statuto di una s.p.a o s.r.l della clausola c.d della “roulette russa” o del “cowboy”, che consente di fronteggiare situazioni di stallo decisionale.
IL FATTO
Il Consiglio Notarile di Milano si è recentemente espresso – con massima 181/2019 – a favore dell’inserimento della c.d russian roulette clause nello statuto delle s.p.a e s.r.l, di tale clausola si era già occupato il Tribunale di Roma con sent. n. 19708 del 19 ottobre 2017, anche in quel caso la clausola della roulette russa era stata considerata lecita e rispondente ad interessi meritevoli di tutela.
Tale clausola consente di risolvere situazioni di stallo decisionale (dead lock) nell’organo amministrativo e/o in assemblea qualora la compagine sociale sia paritetica. In forza di tale clausola un socio assume irrevocabilmente l’obbligazione alternativa – ai sensi dell’art. 1285 c.c. – di vendere o di acquistare la partecipazione dell’altro socio; la clausola della roulette russa consente infatti di attivare una procedura in forza della quale ciascun socio, o uno solo tra essi, ha diritto di determinare il prezzo per il trasferimento delle reciproche partecipazioni. Di conseguenza l’altro socio si trova di fronte alla decisione se:
– vendere la propria partecipazione al prezzo determinato
– acquistare la partecipazione dell’altro a quello stesso prezzo
Il tema della clausola della roulette russa si intreccia con quello del principio dell’equa valorizzazione delle partecipazioni sociali oggetto di cessione forzata; il Consiglio Notarile di Milano si era già occupato del tema relativamente alla validità delle clausole Tag e Drag Along.
Si può ritenere che l’autonomia statutaria abbia la possibilità di prevedere simili clausole a patto che sia rispettato il principio di equa valorizzazione delle partecipazioni cedute in modo forzato (partecipazioni obbligatoriamente dismesse); nel caso in cui tale principio sia rispettato, non risulta essere necessario l’espresso richiamo del criterio legale di determinazione del valore delle partecipazioni stabilito per l’ipotesi di recesso.
In particolare, la clausola della roulette russa ha la possibilità di:
– prevedere che il socio cedente abbia il diritto di vedersi riconosciuto un valore non inferiore a quello determinato secondo i criteri del recesso legale oppure non richiamare tali criteri, posto che, in ogni caso, essi costituirebbero un limite minimo da riconoscersi al socio in ogni caso;
– stabilire essa stessa un limite minimo di valore secondo criteri in deroga della disciplina del recesso, ma comunque compatibili con la stessa;
– prevedere criteri di valutazione differenziati rispetto a quelli del recesso, a motivo dei presupposti della clausola anti stallo e delle condizioni in cui essa viene attivata od ulteriori altri criteri.
Il diritto determinato dalla clausola in esame può essere attribuito genericamente a qualsiasi socio (eventualmente in dipendenza di una determinata soglia di partecipazione o di determinati presupposti), può spettare -nei casi consentiti- a determinate categorie di azioni o quote, può infine essere attribuito come diritto particolare ex art 2488 c.3 c.c.
L’autonomia statutaria è inoltre libera di definire in concreto il funzionamento della clausola, come ad esempio i presupposti che consentono di attivare la procedura e le modalità con cui essa deve essere attivata ed eseguita.
Considerando quanto già affermato dal Tribunale di Roma- vedi supra-, si può dunque ritenere che con la massima del Consiglio Notarile di Milano, sul tema sia stato sgomberato ogni dubbio, l’inserimento della clausola all’interno dello statuto di una s.r.l. o s.p.a. può dirsi ormai pacifico.
È IMPORTANTE PERCHÈ
La clausola della “roulette russa” rappresenta un efficace strumento avverso lo stallo decisionale che si può presentare all’interno di una società con composizione sociale paritetica. La posizione del Consiglio Notarile di Milano rende di fatto non problematico il suo inserimento all’interno dello statuto societario.
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