La Cassazione penale si pronuncia sulle invenzioni dei ricercatori delle università

Copy right symbolEsclusa l’astratta ipotizzabilità del reato di peculato in caso di mancato versamento, da parte del ricercatore all’università o ente pubblico di appartenenza, della quota a questi spettante del canone di sfruttamento dell’invenzione.

IL FATTO

La vicenda ha origine da un contratto tra un ricercatore presso un ente pubblico di ricerca e una ditta privata, relativo alla progettazione di una determinata opera, poi brevettata dal ricercatore medesimo.

Secondo quanto prospettato dal pubblico ministero del Tribunale di Firenze, il ricercatore avrebbe ricevuto dalla ditta privata il canone per lo sfruttamento dell’invenzione, senza poi versare la quota parte spettante all’ente di ricerca ex art. 65 D.Lgs n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), e quindi appropriandosene. Da ciò la provvisoria incolpazione di peculato a carico del ricercatore.

Il Tribunale di Firenze annullava il decreto di sequestro probatorio perché escludeva l’astratta ipotizzabilità del reato di peculato per difetto dell’elemento costitutivo dell’altruità della res – qui il denaro – oggetto di appropriazione.

Avverso la pronuncia del Tribunale, il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la quota parte del canone spettante all’ente di ricerca non é in origine di proprietà del ricercatore. Questo perché, secondo il pubblico ministero, l’art. 65 C.p.i. non rimette alla libertà negoziale delle parti la determinazione della spettanza dell’ente, ma la regola autoritativamente, attribuendo a università e enti pubblici di ricerca il potere di stabilire l’importo massimo del canone legale di loro competenza.

La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 7484/2017 (ud. 26.1.2017, dep. 16.2.2017), ha rigettato il ricorso, condividendo le argomentazioni alla stregua delle quali il Tribunale era pervenuto alla conclusione che le somme che il ricercatore è tenuto a corrispondere all’ente pubblico di cui è dipendente, a mente del più volte citato art. 65 C.p.i., sono oggetto di un mero rapporto obbligatorio a carico del ricercatore medesimo, non ricorrendo, quindi, il requisito costitutivo dell’altruità della res.

Quanto sopra – continua la motivazione – trova positivo riscontro nel tenore dell’ultimo comma dello stesso art. 65, a mente del quale, “Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore“. Secondo la Suprema Corte, il fatto che la trasmissione ex lege del diritto di sfruttamento economico dell’invenzione, ancorché non in via esclusiva, avvenga solo ove ricorra la specifica situazione tratteggiata dal riprodotto comma, comporta che, in assenza di quest’ultima, non può revocarsi in dubbio che il diritto medesimo spetti unicamente al ricercatore, il cui debito nei confronti dell’ente pubblico, benché percentualmente stabilito direttamente dalla legge (nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 65, in particolare invocata dal magistrato procedente), non esula dai confini di un semplice rapporto obbligatorio.

Per eventuale comodità, si riproduce di seguito l’art. 65 C.p.i., rubricato “Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca“:

1. In deroga all’articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all’amministrazione.

  1. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della loro autonomia, stabiliscono l’importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
  2. In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione.

Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

  1. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.
  2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore“.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

La sentenza della Suprema Corte è di interesse sia perché dirime un’astratta intersecazione tra disciplina civilistica e disciplina penale sia perché, nel fare ciò, stabilisce che il canone é ab origine interamente di titolarità del ricercatore (il quale ha poi l’obbligo di versarne quota parte all’ente pubblico di ricerca di appartenenza), con ciò chiarendo un aspetto non espressamente definito dalla disciplina di cui all’art. 65 C.p.i.

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