In data 14 maggio 2019, l’IVASS ha pubblicato chiarimenti applicativi sulla trasmissione delle informazioni relative agli “stretti legami” e alle “partecipazioni rilevanti” ai sensi dell’art. 109, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private e, segnatamente, del Provvedimento applicativo n. 84/2019.
IL FATTO:
Ai sensi della disciplina introdotta dalla Direttiva IDD, come recepita dal Regolamento IVASS n. 40/2018, gli intermediari di assicurazione sono infatti tenuti a comunicare alla Autorità di Vigilanza le informazioni concernenti:
In sede di applicazione di tali obblighi, è stata rilevata dagli operatori la difficoltà di delimitare il perimetro di nozioni di ampia portata, quale a titolo esemplificativo quella di “stretto legame”, che rischiano di esporre gli intermediari assicurativi a rischi connessi all’interpretazione di tali nozioni e, in conseguenza, a possibili sanzioni in caso di dichiarazioni omesse e/o errate.
PERCHÈ È IMPORTANTE:
Il rispetto degli obblighi di comunicazione afferenti gli “stretti legami” da parte degli intermediari è condizione per l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione. La verifica anche nel tempo della rispondenza delle informazioni rese alla Autorità, anche alla luce dei chiarimenti resi, appare pertanto obbligo di primaria rilevanza specie per intermediari di rilevanti dimensioni che si avvalgano di una estesa rete di collaboratori posto che l’obbligo di verifica è posto in capo all’intermediario che degli stessi si avvale.
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