Con la sentenza del 7 luglio 2016, relativa alla causa C-494/15 Tommy Hilfiger Licensing LLC e a. c. Delta Center a.s., la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha colto l’occasione per meglio definire l’ambito di applicazione della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, specificando che questo non risulta limitato al commercio elettronico, ed assicurando la possibilità di ottenere un’ingiunzione ai sensi dell’art. 11 della Direttiva sopra citata anche nei confronti del gestore di un mercato inteso come spazio fisico.
IL FATTO:
La questione che ha condotto alla sentenza in esame ha avuto origine in Repubblica Ceca, dove una nota impresa operativa nel settore dell’abbigliamento, a seguito delle numerose violazioni in ambito di proprietà intellettuale legate alla vendita di prodotti contraffatti da parte di vari commercianti nell’area del mercato di Praga, si è vista costretta ad agire in giudizio contro la società locatrice che aveva in gestione l’area, richiedendo al giudice ceco di ordinarle di cessare di concedere in locazione punti vendita ai responsabili delle infrazioni.
Dopo un esito negativo sia in primo che in secondo grado, la questione veniva portata all’attenzione della Nejvyšší soud (Corte Suprema della Repubblica Ceca), la quale, nel corso del giudizio, ha interpellato la CGUE, chiedendo “se sia effettivamente possibile imporre al gestore di un‘area di mercato fisica di far cessare le infrazioni commesse dai commercianti in materia di marchi e prendere provvedimenti diretti a prevenire nuove violazioni”.
In primo luogo la Corte di Giustizia ha constatato che l’operatore che fornisce a terzi un servizio di locazione o di sublocazione di spazi su un’area di mercato e che offre quindi a tali terzi la possibilità di vendervi merci contraffatte va qualificato come «intermediario» ai sensi della direttiva, chiarendo una volta per tutte che l’ambito d’applicazione della direttiva non è limitato al commercio elettronico, con conseguente irrilevanza del fatto che la messa a disposizione di punti vendita riguardi uno spazio commerciale on-line o un’area di mercato fisica.
La CGUE ha inoltre sottolineato che le condizioni cui è subordinata l’ingiunzione emessa da un’autorità giudiziaria nei confronti di un intermediario che fornisce un servizio di locazione di punti vendita in un’area di mercato sono identiche a quelle applicabili alle ingiunzioni rivolte agli intermediari su uno spazio commerciale on-line, principi enunciati dalla stessa Corte nella sentenza del 12 luglio 2011, relativa alla causa C-324/09 (c.d. L’Oréal).
I provvedimenti ingiuntivi possono quindi essere adottati anche nel caso di specie, a patto che garantiscano un giusto equilibrio tra la protezione della proprietà intellettuale e l’assenza di ostacoli al commercio legittimo, risultando efficaci e dissuasivi ma, al tempo stesso, equi e proporzionati.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Si tratta di un provvedimento rilevante in materia di tutela della proprietà intellettuale, poiché stabilisce che anche al gestore di uno spazio fisico adibito a mercato può essere ingiunto di far cessare le infrazioni commesse dai commercianti in materia di marchi e di prendere provvedimenti diretti a prevenire nuove infrazioni, fornendo ai soggetti interessati uno strumento significativo nella lotta alla contraffazione.
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