Il rilascio della procura alle liti a distanza nel processo tributario.

Il Legislatore, in sede di conversione del decreto cd. Cura Italia mediante la l. n. 27/2020, ha introdotto una disposizione che ha posto fine a una problematica intercettata dagli operatori del settore già all’inizio del distanziamento sociale imposto dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, prescrivendo le modalità utili per il rilascio della procura alle liti al difensore.

IL FATTO:

Il nuovo comma 20-ter dell’art. 83, d.l. n. 18/2020 dispone che “Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia”.

Tale disposizione si è resa necessaria dal momento che, secondo la regola generale contenuta nell’art. 12, comma 7, d.lgs. n. 546/1992, il conferimento dell’incarico al difensore può avvenire con atto pubblico, con scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine di un atto del processo. In tale ultimo caso, il più utilizzato nella prassi, è lo stesso difensore a certificare sia l’autenticità della firma sia l’autografia.

Ne consegue che, durante la vigenza delle speciali regole in tema di distanziamento sociale e dei divieti di spostamento, l’avvocato non poteva più certificare né l’autenticità della firma né che quest’ultima fosse stata apposta dal cliente in sua presenza.

Per ovviare a tale problema è intervenuto il sopra citato comma 20-ter semplificando gli adempimenti richiesti in materia di conferimento della procura e favorendo le finalità di riduzione del contagio da Coronavirus auspicate dal Governo.

In particolare, la nuova disposizione prevede che la sottoscrizione della procura alle liti da parte del contribuente avvenga su un documento analogico (ossia in formato cartaceo), successivamente trasmesso al difensore anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica (pec, e-mail, WhatsApp ecc.), quindi anche come una copia informatica per immagine (ottenuta, ad esempio, tramite una scansione o facendo una foto al foglio di carta), unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità.

In caso di ricezione della procura tramite modalità elettroniche, il difensore potrà esercitare il proprio potere di certificazione mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.

Letteralmente, la norma in esame circoscrive il proprio ambito di applicazione ai “procedimenti civili”.

Tale disposizione deve, però, ritenersi applicabile anche al processo tributario in virtù di quanto previsto dal comma 21 del medesimo art. 83, d.l. n. 18/2020, che ha dichiarato applicabili “le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi […] alle commissioni tributarie”.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Come si è visto, a causa del periodo emergenziale che stiamo vivendo, l’art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18/2020 ha istituito una sorta di “procura a distanza”, sottoscritta non alla presenza (contestuale) della parte e dell’avvocato, ma firmata dal cliente e poi trasmessa al difensore. Tale peculiarità è evidenziata dal fatto che l’avvocato non è più tenuto ad autenticare la firma, ma solo ad apporre la propria firma digitale sul documento pervenuto.

La trasmissione della procura può avvenire sia modalità tradizionali tramite posta raccomandata sia con modalità elettroniche. Tali diverse modalità di trasmissione presuppongono due diversi formati delle procure: analogico o cartaceo ed elettronico o digitale (sostanzialmente una scansione o un’immagine del documento cartaceo).

Infine, il Legislatore ha imposto un ultimo requisito formale: la procura deve essere inviata unitamente a una copia di un documento di identità in corso di validità della parte che sottoscrive la procura, che funga verosimilmente da presunzione sulla provenienza e sulla veridicità della firma.

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