E’ entrato in vigore un Decreto Legge che attraverso alcune modifiche del Codice del processo amministrativo interviene a riformare la giustizia sportiva stabilendo, in particolare, la competenza esclusiva del Tar Lazio per tutte le questioni relative alle ammissioni ed esclusioni delle società sportive dai campionati; fatta salva la possibilità che i Regolamenti del Coni e delle Federazioni prevedano organi giudiziali competenti a giudicare nel merito la questione e in un unico grado.
I FATTI:
Il Decreto Legge recante disposizioni urgenti in materia di “giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per entrare poi in vigore dal 7 ottobre 2018 con efficacia anche per i processi in corso e ha apportato alcune significative novità in tema di giustizia sportiva.
Con esso il Governo interviene per risolvere i problemi come quelli recentemente verificatisi per la composizione dei campionati minori di calcio italiani.
Andando a modificare alcune disposizioni del Codice del processo amministrativo la disposizione in esame prevede, in particolare, che tutti i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni professionistiche rientrino nella giurisdizione esclusiva della giustizia amministrativa inserendo, tra l’altro, gli stessi nelle materie cui è possibile applicare il rito abbreviato.
Si prevede, inoltre la possibilità di impugnare i provvedimenti urgenti del Presidente del Tar proponendo un appello urgente al Consiglio di Stato qualora l’esecuzione degli stessi sia idonea a produrre “pregiudizi gravissimi” o “danni irreversibili”; oltre che, in ogni caso, la possibilità per il Comitato Olimpico Nazionale italiano (CONI) di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Tra le novità più rilevanti vi è la devoluzione alla giurisdizione esclusiva della giustizia amministrativa e alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio di tutte le controversie riguardanti le questioni di ammissione ed esclusione delle società sportive dai campionati, relative cioè sia a diritti che interessi.
Al contempo, tuttavia, è prevista una deroga a questa competenza esclusiva nella possibilità per gli Enti Sportivi, quali Coni e tutte le Federazioni, di prevedere nei propri statuti e regolamenti organi giudiziali competenti a giudicare nel merito la questione e in un unico grado.
Il Decreto in esame prescrive, infine, che le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi a oggetto i provvedimenti indicati, possono essere riproposte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del medesimo. Pena, improponibilità.
Entro questo stesso termine possono essere impugnate, in sede giurisdizionale, anche le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate prima dell’entrata in vigore del decreto se per le stesse sono ancora pendenti i termini di impugnazione.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
Il testo del Decreto Legge in esame attua strumenti finalizzati a migliorare l’efficienza e la funzionalità della giustizia amministrativa, nonché della difesa del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) davanti alla giurisdizione amministrativa attraverso un’operazione che, di fatto, esautora la giustizia sportiva delle tematiche di ammissione ed esclusione dai campionati delle società sportive.
L’obiettivo è di ridurre il numero di ricorsi e accorciare quindi notevolmente i tempi della giustizia.
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