Il Tribunale di Genova, nell’ordinanza 6.10.2017 n. 8880, ha affermato che i sindaci privi della funzione di revisione legale non sono responsabili delle falsificazioni di voci di bilancio poste in essere dagli amministratori.
IL FATTO
Il Tribunale genovese ha riconfermato che i sindaci che non hanno la funzione di revisione legale sono chiamati a svolgere sul bilancio d’esercizio esclusivamente l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, ossia sull’osservanza delle norme procedurali inerenti alla formazione, al deposito e alla pubblicazione del bilancio, non dovendo esprimere un giudizio sulla sua attendibilità e quindi eseguire procedure di controllo circa la verità delle poste esposte.
Le manipolazioni in questione (nel caso esaminato dal Tribunale di Genova attinenti all’inserimento in bilancio di crediti inesistenti) dovrebbero, invece, essere disvelate dai revisori legali. Questi, infatti, nel rispetto dei principi di revisione sono chiamati a effettuare un controllo analitico delle singole poste di bilancio e dei crediti, essendo onerati di ottenere conferme esterne (ai sensi del principio di revisione n. 505) per acquisire elementi probatori appropriati e sufficienti a sostegno delle asserzioni di bilancio. In tal modo – hanno osservato i giudici – sarebbe emersa nel caso esaminato con più immediatezza la falsità degli ordini e quindi della voce di credito inserita a bilancio al solo scopo di mascherare la perdita integrale del patrimonio.
PERCHÈ È IMPORTANTE
L’orientamento espresso dal Tribunale genovese evita di dover porre a carico dei sindaci responsabilità che non gli devono competere laddove della revisione legale dei conti sia stata incaricata la società di revisione con esonero quindi dei sindaci da duplicazioni di interventi che non gli siano stati specificamente assegnati.
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