Con una recente pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che, per poter utilizzare in Italia una procura rilasciata all’estero, il notaio straniero sarà tenuto ad accertare di persona l’identità del sottoscrittore e che la firma di quest’ultimo sia apposta in sua presenza.
IL FATTO:
La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, pronunciatasi con sentenza n. 17713/2019, ha chiarito che, nel caso di rilascio di una procura all’estero, il notaio straniero dovrà attestare che il documento è stato sottoscritto in sua presenza e che c’è stato il preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore.
L’autenticazione della firma, avvenuta tramite il procedimento previsto dalla Convenzione dell’Aja, non esime, infatti l’obbligo del notaio di identificare correttamente il soggetto che conferisce la procura.
La Suprema Corte a tal riguardo rammenta che trova applicazione l’art. 60 della L. n. 218/1995, secondo cui la rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d’affari, sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo.
In assenza di tali condizioni, si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.
Quanto alla forma, l’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere.
Si legge in sentenza che “in ossequio ad un principio del favor validitatis, la legge prevede due criteri alternativi circa la validità della procura dal punto di vista della forma: uno fa rinvio alla lex substantiae (e dunque al criterio di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 60, comma 1) e l’altro che fa invece riferimento alla lex foci actus, ovvero alla legge dello Stato in cui la procura viene conferita”.
Si pone allora la questione di determinare il contenuto del controllo che il notaio dovrà effettuare relativamente ai requisiti di sostanza e di forma della procura straniera, utilizzando i criteri di rinvio contenuti nella norma di diritto internazionale privato.
Secondo il Collegio, il notaio dovrà prestare particolare attenzione ai requisiti di sostanza e di forma della procura per i quali si applica la legge italiana, e così, in particolare, alle questioni relative all’efficacia vincolante dell’attività del rappresentante nei confronti del rappresentato, al contenuto e all’estensione dei poteri del rappresentante, alla durata del potere rappresentativo, alla revoca ed all’estinzione della procura, alla capacità del rappresentato, alle conseguenze del conflitto d’interessi e del contratto concluso con sè stesso, ed infine alle conseguenze del negozio concluso dal rappresentante senza poteri.
In presenza di una procura proveniente dall’estero, dunque, il notaio dovrà verificare che sia un atto valido secondo i criteri di rinvio dettati dal diritto internazionale privato italiano (L. n. 218 del 1995, art. 60) e dovrà indagare, se occorre, anche la disciplina applicabile nel paese di origine.
Dovrà inoltre accertare che sia un atto proveniente da un’autorità competente di uno Stato straniero e che sia munito di legalizzazione od apostille, salvo la presenza di convenzioni bilaterali che aboliscono la legalizzazione e l’apostille.
Infine, il controllo dovrà avere ad oggetto la conformità della procura ai parametri previsti dagli artt. 28 L.N. e 54 R.N. e che abbia in ogni caso, per il principio di congruità con l’atto al quale deve essere allegata, i requisiti minimi di sicurezza giuridica e di accertamento dell’identità del sottoscrittore richiesti per la circolazione in Italia del negozio principale.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha evidenziato che, per la validità di un atto pubblico o di una scrittura privata rilasciata all’estero, il diritto straniero non deve essere in contrasto con istituti fondamentali dell’ordinamento italiano che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato sottoscritto in sua presenza e che c’è stato il preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore.
Ne consegue che, se il notaio straniero non ha autenticato la firma né ha accertato l’identità della persona firmataria, la procura rilasciata all’estero rimarrà priva di validità in Italia e, per l’effetto, non potrà essere fatta valere in giudizio.
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