Il Tar Lombardia, pronunciandosi sulle esigenze di tutela del paesaggio nel caso di pannelli fotovoltaici visibili da luoghi pubblici, ha affermato che “la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo, accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva”, ed, in conseguenza, non configura ex se “un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica”, in quanto tale.
IL FATTO
Il Tar Lombardia, con sentenza n. 496 del 21 febbraio 2018 ha affermato che, anche ove dei pannelli fotovoltaici siano visibili da luoghi pubblici, non ne discende automaticamente “un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva”.
Con questa pronuncia, in linea con un orientamento giurisprudenziale che può considerarsi oramai consolidato, il giudice amministrativo ha accolto il ricorso presentato da un privato, il quale si era visto negare per due volte dalla Soprintendenza la possibilità di installare pannelli fotovoltaici su una tettoia.
Il Tar Lombardia, annullando il provvedimento di diniego della Soprintendenza, ha infatti affermato il principio generale secondo cui il diniego fondato su esigenze di tutela paesaggistiche “non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano le specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto”, ma deve bensì “verificare se la realizzazione del progetto comporti una compromissione dell’area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell’intervento con il mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi”.
Sulla questione sono diverse le pronunce dei giudici amministrativi che hanno negato la presunzione assoluta, spesso utilizzata dalle competenti Autorità, secondo la quale i pannelli fotovoltaici sono – di per sé – in contrasto con l’estetica del paesaggio.
In tal senso, già il Tar Veneto, con sentenza n. 1104 del 13 settembre 2013, aveva annullato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza in ordine alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, aprendo con la propria decisione alla nuova “sensibilità” collettiva che, negli ultimi anni, si è sviluppata in ordine alla percezione dei pannelli fotovoltaici rispetto al loro inserimento nel paesaggio e che da ultimo ha trovato riscontro e ulteriore conferma nella Sentenza in discorso.
PERCHÉ È IMPORTANTE
Questo particolare orientamento della giurisprudenza amministrativa produce quindi non indifferenti conseguenze in termini di ripartizione dell’onere della prova nel rapporto tra cittadini ed amministrazione poiché, nel caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico, in area gravata da vincolo paesaggistico, non dovrà essere il cittadino a dimostrare che il paesaggio non sarà compromesso dalla presenza dei moduli, ma, al contrario tale onere incomberà sull’amministrazione, chiamata a provare l’esistenza di un reale contrasto tra le esigenze di tutela dei valori paesaggistici eventualmente protetti, e le caratteristiche specifiche dell’impianto.
L’ inversione dell’onere della prova incide, di conseguenza, anche sulla motivazione del provvedimento di diniego: come affermato dalla recente sentenza del Tar Lombardia, infatti, non sarà più sufficiente motivare il provvedimento con una generica affermazione, ma sarà necessario che l’amministrazione in concreto enumeri e puntualmente individui le esigenze di tutela del paesaggio in ragione delle quali il provvedimento di diniego viene adottato.
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