Gli arbitri possono decidere sulle impugnazioni di bilancio?

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La rimessione ad arbitri delle decisioni riguardanti la materia del bilancio, ha validità solo in riferimento ai vizi procedurali che attengono alla formazione della volontà assembleare. I vizi di natura sostanziale attinenti alla corretta redazione del bilancio di esercizio sono invece di competenza inderogabile dei tribunali ordinari, indipendentemente dalla clausola compromissoria contenuta nello statuto.

IL FATTO:

Gli statuti delle società di capitali contengono sempre più spesso clausole arbitrali, dirette a rimettere la decisione delle controversie intra-societarie a giudici privati quasi sono gli arbitri, nel rispetto delle rigorose regole sancite dal D. Lgs. 17.01.2003, n. 5.

La competenza arbitrale in questo campo è molto ampia, ma incontra comunque dei limiti. Ciò vale in particolare per quanto riguarda la materia dei procedimenti di impugnazione dei bilanci delle società.

Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, la compromettibilità in arbitri delle vicende riguardanti la materia del bilancio, ha validità solo in riferimento ai vizi procedurali che attengono alla formazione della volontà assembleare, non già a quelli di natura sostanziale attinenti alla corretta redazione del bilancio di esercizio (tra le altre, si richiamano Cass. Civ. n. 13031/2014; Tribunale Roma sentenza n. 19784/2016).

Tale conclusione deriva dalla valutazione secondo cui le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili, sicché la loro violazione rende illecita, ovvero nulla, la delibera di approvazione a prescindere dal tipo di condotta tenuta dalle parti. In questo senso, le controversie in tale materia avrebbero ad oggetto diritti non disponibili relativi al rapporto sociale e come tali non compromettibili ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 17.01.2003, n. 5.

La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito che la deliberazione di assemblea, di società di capitali, con la quale sia stato approvato un bilancio redatto in modo non conferme ai precetti normativi in materia di bilancio, è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto, essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi trascendenti i limiti della compagine sociale e riguardando anche i terzi, essendo essi altresì destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza, verità e precisione. Pertanto, un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, secondo comma, c.c. è, di per sé illecito e costituisce quindi l’oggetto, illecito, della deliberazione assembleare che lo abbia approvato.

A fronte di tale chiara presa di posizione, ne consegue che i procedimenti aventi ad oggetto l’impugnazione di bilanci delle società di capitali per violazione di norme sostanziali dovranno essere rimessi alla competenza del Tribunale, indipendentemente da eventuali clausole arbitrali contenute nello statuto.

Va peraltro tenuto in considerazione che per tali impugnazioni sarà comunque competente la sezione specializzata in materia di impresa istituita solo presso alcuni tribunali e corti di appello, ai sensi del D. Lgs. 27.06.2003 n. 168. Occorrerà quindi fare attenzione anche ad identificare il tribunale competente a decidere una simile impugnazione, posto che non necessariamente coinciderà con il circondario in cui ha sede la società competente per qualsiasi altra controversia di natura commerciale.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Lo strumento arbitrale è particolarmente utile per trovare una soluzione veloce e tecnicamente efficace alle controversie intra-societarie. Occorre tuttavia prestare una certa attenzione nel momento in cui si decida di avvalersene perché alcuni tipi di controversie devono inderogabilmente essere decise dai tribunali ordinari, come ad esempio l’impugnazione del bilancio di esercizio per vizi di natura sostanziale attinenti alla sua corretta redazione.

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