Fusione per incorporazione, perdita della legittimazione processuale per la società incorporata.

La società incorporata a seguito di operazione di fusione per incorporazione, e cancellata dal Registro delle Imprese, conserva la legittimazione processuale solamente nei limiti in cui ciò sia necessario per tutelare l’affidamento della controparte che ignori l’avvenuta fusione.

IL FATTO:

La società Alfa, incorporata per fusione nel 2014 dalla società Beta, veniva condannata a pagare a favore della banca Gamma una somma di denaro a titolo di indennità di occupazione di un immobile concesso in locazione finanziaria e pervenuto alla società incorporata a seguito di varie cessioni del contratto. Alfa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale e la sentenza veniva confermata in sede di gravame. Successivamente, la pronuncia di secondo grado veniva impugnata con ricorso per Cassazione ad opera della società incorporante Beta.

La banca Gamma proponeva ricorso incidentale nel quale sosteneva che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto da una società già cancellata dal Registro delle Imprese al momento della proposizione dell’appello e pertanto priva di legittimazione ad agire. La ricorrente società Beta aveva infatti incorporato nel 2014 la società Alfa la quale, nello stesso anno, veniva cancellata dal Registro delle Imprese; l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado veniva proposta da Alfa nel 2016.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 23641 del 24 settembre 2019), nell’analisi del ricorso sottoposto al suo scrutinio, esamina innanzitutto il disposto dell’art. 2504 bis c.c.. Tale norma prevede che la società risultante dalla fusione, o quella incorporante, assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all’operazione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori all’operazione di fusione.

Il tradizionale orientamento giurisprudenziale interpretava il disposto dell’art. 2504 c.c. ritenendo che l’operazione di fusione estinguesse la società incorporata, dando luogo ad un fenomeno di successione a titolo universale dell’incorporante, o della società risultante dalla fusione, nei rapporti che facevano capo all’incorporata. A seguito di una ordinanza delle Sezioni Unite (Cassazione S.U. ordinanza n. 2637 del 08 febbraio 2006), la Cassazione ha superato la tesi della successione, accogliendo invece la tesi c.d. “modificazionista”, in forza della quale la fusione per incorporazione non estingue la società incorporata né crea un nuovo soggetto giuridico, ma determina piuttosto l’unificazione mediante integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. La giurisprudenza ha precisato, inoltre, che non sussiste diversità soggettiva tra società incorporata e quella risultante dalla fusione, in quanto si verifica una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto che conserva la propria attività, pur in un nuovo assetto organizzativo.

E’ proprio l’espressione utilizzata dalla stessa norma del codice all’art. 2504, “proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori all’operazione di fusione” che determina, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’esistenza in capo alla società incorporante della legittimazione attiva e passiva della incorporata. L’incorporante viene considerata come soggetto che prosegue la attività dell’incorporata, avendo anche la legittimazione attiva e passiva dell’incorporata. In molte pronunce la giurisprudenza ha quindi ammesso il permanere della legittimazione processuale in capo ad una società che, nel corso del giudizio, venga incorporata in altra.

Nel caso qui esaminato vi è però un elemento ulteriore da considerare: la cancellazione dal Registro delle Imprese della società incorporata. Ci si chiede, pertanto, se la società incorporata possa mantenere la legittimazione processuale anche dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese. Per rispondere a tale interrogativo la Corte di Cassazione prende le mosse dal caso in cui la controparte, ignorando l’avvenuta fusione, agisca nei confronti della società incorporata già cancellata dal Registro delle Imprese, per sottolineare la differenza tra questa ipotesi, caratterizzata da evidenti esigenze di tutela della controparte che potrebbe non essere a conoscenza dell’operazione di fusione, dal caso in cui la società incorporata viene cancellata dal Registro delle Imprese e successivamente agisce in giudizio. Questa ultima ipotesi rispecchia il caso qui esaminato: questa ipotesi, secondo la Corte, non troverebbe giustificazione nella logica del sistema, in quanto non si può autorizzare la incorporata a mantenere una propria individualità anche dopo l’avvenuta fusione e la cancellazione dal Registro delle Imprese, fino al punto da far valere la persistenza di una propria autonoma legittimazione attiva.

La Corte di Cassazione ha espresso il principio per cui la società incorporata non conserva la legittimazione processuale, se non nei limiti in cui ciò sia necessario per tutelare l’affidamento della controparte che ignori l’avvenuta fusione.

Di conseguenza, il ricorso incidentale della Banca Gamma veniva accolto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, mentre la Corte dichiarava inammissibile il ricorso principale.

 PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

La pronuncia in commento è di particolare interesse in quanto sottolinea il principio per cui la fusione per incorporazione non determina l’estinzione della società incorporata né crea un nuovo soggetto giuridico, bensì realizza l’unificazione mediante integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione; tuttavia ciò non consente alla società incorporata, cancellata dal Registro delle Imprese, di conservare la propria legittimazione processuale, se non nei limiti in cui ciò sia necessario per tutelare l’affidamento della controparte che ignori l’avvenuta fusione.

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