Fallimento e atti di liberalità: basta la trascrizione della sentenza

White eraser and SketchbookCon il decreto legge del 27 giugno 2015, n. 83 “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito con legge del 6 agosto 2015, n. 132, il legislatore ha avuto modo di intervenire in materia di ricostruzione della massa fallimentare, in particolar modo per quanto riguarda l’acquisizione al fallimento dei beni oggetto di atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento.

IL FATTO:

Il decreto “fallimenti” ha aggiunto un nuovo comma all’art. 64 della Legge Fallimentare, del seguente tenore: “i beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell’articolo 36”.

Anche nel rispetto della precedente normativa infatti gli atti a titolo gratuito erano considerati inefficaci nei confronti del fallimento, tuttavia, per poter essere acquisiti dal curatore alla massa fallimentare, necessitavano di apposita sentenza di accertamento da parte del giudice delegato. In questo modo però il curatore rischiava di trovarsi privo di tutela nei confronti dell’acquirente di buona fede che avesse trascritto l’acquisto del bene oggetto della liberalità in un momento antecedente rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale di accertamento dell’inefficacia.

Tale eventualità viene eliminata dal recentemente introdotto secondo comma dell’art. 64 L.F., poiché l’inefficacia dell’atto gratuito nei confronti del fallimento non viene più ricondotta ad apposito accertamento giudiziale, bensì alla trascrizione della stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Trascrizione che, per produrre l’effetto indicato dalla disposizione in esame, deve essere effettuata nel pubblico registro di pertinenza per il bene oggetto dell’atto di liberalità del luogo ove il trasferimento sia avvenuto.

Al terzo che vanti diritti sul bene trasferito dal fallito mediante liberalità non resterà che rivolgersi al giudice secondo la procedura (di natura endofallimentare) predisposta dall’art. 36 L.F. per il reclamo contro gli atti del curatore, reclamo che dovrà essere presentato, a pena di decadenza, nel termine di otto giorni dalla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento ad opera del curatore.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

L’introduzione del secondo comma dell’art. 64 L.F. semplifica il compito del curatore, il cui unico onere per rendere inefficace l’atto di liberalità posto in essere dal fallito, potendo in tal modo acquisire il bene al fallimento, sarà quello di individuare correttamente il pubblico registro di riferimento e procedere all’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Allo stesso tempo il legislatore offre una maggiore tutela in favore dei creditori, che vedranno ridotte le possibilità di veder sottratti alla massa fallimentare i beni oggetto di atti a titolo gratuito.

Resta inteso che tale disposizione è applicabile solo ai beni per i quali è possibile procedere a trascrizione, e dunque ai beni mobili registrati ed agli immobili.

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