Estensione della rottamazione dei carichi trasmessi ai concessionari della riscossione.

Il Governo ha esteso la possibilità di estinguere, senza sanzioni ed interessi,  i carichi a ruolo, aventi ad oggetto imposte, tributi locali e contributi previdenziali ed assistenziali, prorogando i termini per la presentazione delle istanze di definizione,  dette di “rottamazione”.

L’art. 1 del DL 148/2017, “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018” ed in corso di conversione,  estende la possibilità per usufruire della definizione agevolata dei carichi pendenti iscritti a ruolo regolata dal precedente DL 193/2016 (cd. rottamazione dei ruoli). Secondo il previgente art. 6 DL n. 193/2016 il contribuente che aveva carichi  a ruolo, trasmessi agli Agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2016, non solo per imposte sui redditi, IVA, registro, tributi locali riscossi dall’ex Equitalia, ma anche per con­tri­buti previdenziali e assistenziali (riconducibili all’INPS, alle Casse professionali e agli altri enti di previdenza e di assistenza), poteva definirli con il pagamento del debito ma con lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora (cd. rottamazione dei ruoli) Per fruire di tale possibilità occorreva presentare la relativa domanda entro il 21.4.2017.

Ora il recente DL 148/2017  consente di definire anche i carichi a ruolo affidati agli agenti della riscossione nel periodo dall’1.1.2017 al 30.9.2017  sempre fruendo dello stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni. La domanda per la definizione deve essere presentata entro il 15.5.2018, mentre la comunicazione dell’importo dovuto perverrà al richiedente entro il 30.6.2018.  Viene confermata la possibilità di pagare ratealmente in un numero massimo di cinque rate di uguale importo (con scadenze a luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019).  L’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato i modelli ufficiali da utilizzare per la presentazione della domanda di definizione.

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