Il 12 Dicembre 2021 entra in vigore in Italia – recepita dai decreti legislativi 8 Novembre 2021, n. 177 e n. 181 – la nuova disciplina introdotta dalle Direttive UE 789/2019 e 790/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, su taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale e nel settore della trasmissione radiotelevisiva on line.
IL FATTO:
I Decreti introducono alcuni argomenti di particolare interesse:
- l’applicazione degli specifici diritti esclusivi previsti agli articoli da 13 a 16 della L.d.A. (diritto di riproduzione, trascrizione, esecuzione e comunicazione al pubblico) agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico) per l’utilizzo online (a partire dal 6 Giugno 2019) delle loro pubblicazioni da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione (incluso le imprese di media monitoring e le rassegne stampa);
- il riconoscimento di un compenso agli editori di pubblicazioni di carattere per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione (per cui entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme l’AGCOM emanerà un apposito Regolamento che terrà in considerazione parametri quali il numero di consultazioni online dell’articolo, gli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori e del numero di giornalisti impiegati, i costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti, i benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari; tale regolamento stabilirà criteri che dovranno essere tenuti in considerazione anche nella stipula del contratto di utilizzazione delle pubblicazioni tra editori e prestatori dei servizi della società dell’informazione, imprese di media monitoring o rassegne stampa);
- la definizione di “pubblicazione di carattere giornalistico” quale “insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, che costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l’iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un’agenzia di stampa”;
- la clausola che fa salva l’utilizzazione delle pubblicazioni giornalistiche per uso privato e non commerciale da parte di singoli utilizzatori;
- la clausola che prevede che i diritti esclusivi e all’equo compenso si estinguono due anni dopo la pubblicazione dell’opera di carattere giornalistico (il termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione dell’opera di carattere giornalistico);
- la clausola che esclude i diritti in capo agli editori in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti “molto brevi” di pubblicazioni di carattere giornalistico (per “estratto molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico” si intende qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell’articolo giornalistico nella sua integrità);
- la clausola che obbliga gli editori a riconoscere agli autori degli articoli giornalistici una quota, compresa tra il 2 per cento e il 5 per cento, dell’equo compenso, da determinare, per i lavoratori autonomi, su base Per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato tale quota può essere determinata mediante accordi collettivi;
- le nuove norme introdotte con il Titolo II-quater L.d.A. sull’utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (cioè quel prestatore che ha come scopo principale quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d’autore e i cui utenti sono quelli che caricano le opere o gli altri materiali protetti che poi sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente);
- le nuove norme introdotte con il Titolo II-quinquies sugli utilizzi di opere e altri materiali fuori commercio;
- la clausola che prevede che l’AGCOM dopo due anni dalla applicazione delle nuove norme presenti al Parlamento una relazione sull’impatto regolatorio, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di determinazione dell’equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche e alla procedura di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti ed esecutori;
- La modifica agli articoli 16 e 16-bis e la introduzione dei nuovi articoli da 16-ter a 16-quiqnuies, 79-bis e 110-bis alla L.d.A. con la nuova disciplina dei diritti d’autore e dei diritti connessi relativamente alla trasmissione e ritrasmissione on line di contenuti radiotelevisivi.
PERCHÈ È IMPORTANTE:
La nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 177/2021 è rilevante – tra gli altri aspetti – perché per la prima volta regola dal punto di vista della tutela dei diritti d’autore l’utilizzo delle pubblicazioni a contenuto giornalistico sulle piattaforme elettroniche, proteggendo i titolari dei diritti da quello che fino ad oggi è stato un utilizzo indiscriminato on line delle produzioni editoriali e degli articoli giornalistici. Inoltre, il d.lgs. 181/2021 aggiorna la disciplina sul copyright alle nuove modalità tecnologiche di trasmissione e ritrasmissione on line di contenuti radiotelevisivi ”.