Whistleblowers are protected by the law that has been recently introduced to stop them being treated unfairly or losing their job because they ‘blew the whistle’.
The law for the protection of the employee who reports offences at work has been approved. Organizational Models according to d.lgs. 8 June 2001 no. 231 will need to be updated consequently.
IL FATTO:
Il Parlamento ha approvato in via definitiva il nuovo testo di legge sul Whistleblowing, termine con il quale si fa riferimento alla segnalazione da parte di un dipendente di un reato o di una condotta illecita commessa presso l’organizzazione in cui lavora.
Per il settore pubblico, la nuova disciplina stabilisce che il dipendente che, nell’interesse della pubblica amministrazione, segnali al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o denunci all’autorità giudiziaria condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto, non può essere sanzionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, quale conseguenza della segnalazione.
Qualora emergano, a seguito della segnalazione, condotte discriminatorie a carico del dipendente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) potrà irrogare alla pubblica amministrazione responsabile una sanzione pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 50.000, a seconda della gravità.
Al riguardo, la novella legislativa stabilisce che gli atti discriminatori o ritorsivi adottati nei confronti del segnalatore sono nulli, introducendo anche un gravoso onere probatorio in capo all’amministrazione pubblica, la quale dovrà dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione.
Nel settore privato, le novità più rilevanti attengono alla necessaria integrazione che dovrà riguardare il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
In particolare, il modello dovrà prevedere uno o più canali per la presentazione di segnalazioni di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, dovendo essere garantita la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.
Dovrà, inoltre, essere previsto un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza del segnalante.
Il sistema disciplinare dovrà prescrivere sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
Infine, nelle ipotesi di segnalazione, il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione di condotte illecite, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto.
Tuttavia, costituisce violazione del suddetto obbligo la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione predisposto a tal fine.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
L’attuazione del Whistleblowing richiede, in concreto, la sussistenza di due elementi fondamentali: da un lato, l’etica dei lavoratori, che per senso del dovere denunciano condotte illecite; dall’altro, l’implementazione di adeguate procedure aziendali che consentano al segnalatore di non subire ripercussioni negative.
L’obiettivo della nuova legge approvata in Parlamento è di rafforzare questo secondo elemento, perché è indubbio che la paura di subire condotte ritorsive induce, molto spesso, a rimanere in silenzio e a non denunciare.
Per quanto concerne il settore privato, sarà onere delle aziende introdurre procedure efficaci nell’ambito dei propri modelli di organizzazione, gestione e controllo, tali da tutelare realmente i segnalatori e garantirgli un effettivo anonimato.
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