Con un decreto legge entrato in vigore lo scorso 17 marzo, il Governo ha disposto l’abolizione dei voucher ed ha abrogato le disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti che prevedevano il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore e del subappaltatore.
IL FATTO:
Nelle ultime settimane stava entrando nel vivo il dibattito sui voucher e sulla disciplina della responsabilità solidale negli appalti, in ordine ai quali la CGIL si era fatta promotrice di un referendum abrogativo che si sarebbe dovuto svolgere nei prossimi mesi.
Il Governo ha voluto anticipare i tempi ed è intervenuto con un decreto legge che, da un lato ha abrogato il lavoro accessorio (così com’era stato delineato dal Jobs Act a giugno 2015) e, dall’alto, ha abolito le garanzie che, nell’ambito degli appalti, erano riconosciute al committente nei casi di rivendicazioni di spettanze retributive e contributive avanzate dai dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore.
Per quanto concerne il lavoro accessorio, da più parti erano state sollevate eccezioni in merito all’utilizzo indiscriminato dei voucher, che avrebbe fatto venir meno le finalità proprie di questo istituto (l’intento del legislatore era quello di assicurare una regolamentazione del rapporto di lavoro in settori, quale il lavoro domestico, dove il ricorso al lavoro nero è stato sempre molto diffuso).
Con la sua abrogazione, restano utilizzabili, entro il 31 dicembre 2017, solo i voucher per prestazioni di lavoro accessorio richiesti entro lo scorso 17 marzo.
In materia di appalto, vengono rafforzate le tutele in favore dei dipendenti di appaltatori e subappaltatori, i quali potranno direttamente agire (in fase di esecuzione) nei confronti del committente, senza dover preventivamente rivolgersi al proprio datore di lavoro per ottenere il pagamento di quanto liquidato in sentenza, così come stabiliva in precedenza la legge Biagi.
Il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore e del subappaltatore consisteva, infatti, in quel meccanismo processuale in base al quale, dopo l’accertamento da parte del giudice della responsabilità solidale di tutti gli obbligati, l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente “solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori”.
E’ stata abrogata anche la parte in cui veniva delegato alla contrattazione collettiva il compito di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
La portata delle recenti modifiche legislative non è di poco conto.
Dopo l’abolizione del lavoro accessorio, sarà importante capire come verranno regolamentate quelle prestazioni lavorative caratterizzate da occasionalità e saltuarietà, solitamente non gestite attraverso le tradizionali tipologie contrattuali (poiché troppo onerose).
Sarebbe stata forse più opportuna l’introduzione di una più rigida disciplina dei voucher, evitando di lasciare scoperti settori produttivi dove il rischio di diffusione del lavoro nero è molto alto.
In materia di responsabilità solidale negli appalti, la novella legislativa costringe il committente ad esercitare un controllo più rigoroso sulle imprese a cui affida un appalto.
Essendo venute meno le tutele di legge, il committente dovrà negoziare con l’appaltatore l’inserimento, nel contratto di appalto, di clausole che possano mitigare gli effetti della propria responsabilità nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto (ad esempio, prevedendo apposite clausole di manleva).
Non ci resta che aspettare la conversione in legge per capire se, in sede parlamentare, verranno apportati correttivi.
No Comments