Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 il Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 con le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.
IL FATTO:
La normativa inerente il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti si applica agli operai, impiegati e quadri del settore privato, a prescindere dal numero di dipendenti dell’azienda, assunti (o trasformazioni di contratti da tempo determinato/apprendistato in contratti a tempo indeterminato) dal 7 marzo 2015 ed illegittimamente licenziati. Con l’applicazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, le imprese potranno mandare via più “facilmente” i nuovi dipendenti. Infatti, ai lavoratori assunti con un contratto a tutele crescenti, ingiustamente licenziati, spetterà esclusivamente un indennizzo economico pari a 2 retribuzioni, per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità. Per i lavoratori di aziende che non integrano i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, L. 300/1970, invece, la sanzione indennitaria certa e crescente in base all’anzianità di servizio sarà ridotta restando in una forbice compresa tra un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità. L’applicazione della tutela reintegratoria resterà, quindi, circoscritta esclusivamente a casi limite come i licenziamenti discriminatori, nulli, intimati in forma orale o per quelli disciplinari legati a fatti in realtà inesistenti (questa ultima ipotesi è riferita solo alle aziende che integrano i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, L.300/1970).
Per altre notizie in materia di Diritto del Lavoro clicca qui
No Comments