The partial invalidity of Surety Contracts which derogate to Articles 1941, 1939 and 1957 of the Civil Code (provisions no. 2, 6 e 8 of the ABI model).

The judgment of the Joint Sections of the Supreme Court of Cassation clarifies that the surety contracts placed downstream of the agreements declared partially null and void by the Autorità Garante with provision Bank of Italy No. 55 of 2 May 2005 – including the ABI contractual model applied by the Banks adhering to the surety bonds and which contains clauses that, to the advantage of the guaranteed Bank – (i) derogate from Articles 1941, 1939 and 1957 Civil Code (in particular, clauses No. 2, 6 and 8 contained in the ABI model), (ii) are considered to be in contrast with Law No. 287 of 1990, Art. 2, para 2, letter b) of the Civil Code. (in particular clauses no. 2, 6 and 8 contained in the ABI model), to Law no. 287 of 1990, art. 2, paragraph 2, letter a) and to art. 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union, and (iii) are partially null and void, pursuant to art. 2, paragraph 3 of the aforementioned Law and art. 1419 of the Italian Civil Code, in relation only to those clauses, which reproduce those of the unilateral scheme constituting the prohibited agreement, unless a different intention of the parties can be inferred from the contract, or is otherwise proven.

IL FATTO:

Una impresa stipulava con una primaria banca italiana un contratto di conto corrente e successivamente, un contratto di finanziamento, sotto forma di mutuo. A garanzia di tali rapporti, la banca richiedeva il rilascio di due distinte fideiussioni, che venivano sottoscritte personalmente da un socio dell’impresa finanziata. Successivamente l’istituto di credito comunicava, alla debitrice principale la risoluzione dei contratti, chiedendo la restituzione del relativo scoperto. A fronte del mancato pagamento la banca depositava, pertanto, presso il Tribunale competente, ricorso per decreto ingiuntivo, con il quale chiedeva la condanna del fideiussore al pagamento – in relazione alle due fideiussioni – delle somme garantite. Il Tribunale adito emetteva, quindi, il richiesto provvedimento monitorio, nei confronti del quale l’intimato proponeva rituale opposizione, a norma dell’art. 645 c.p.c.. Con ordinanza il procedimento veniva, tuttavia, sospeso – su istanza dell’opponente – ai sensi dell’art. 295 c.p.c., avendo il medesimo instaurato, nelle more del giudizio di opposizione, altro procedimento dinanzi alla Corte d’appello di Roma. Infatti, con atto di citazione l’intimato aveva evocato dinanzi alla Corte d’appello di Roma in unico grado, ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33 la banca chiedendo dichiararsi radicalmente nulli, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), i contratti di fideiussione e per l’effetto dichiararsi che nulla era dovuto dal fideiussore all’istituto di credito convenuto, del quale chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e morali, nonché alla cancellazione del nominativo dell’attore dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

La Corte di Appello accoglieva le richieste del fideiussore e la vicenda approdava in Cassazione, la quale riconosciuta con ordinanza interlocutoria n. 11486/2021, della Prima Sezione civile che sulla questione relativa alla tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione a valle, in caso di nullità delle condizioni stabilite nelle intese tra imprese a monte, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma, 2, lett. a), non vi è accordo in dottrina ed in giurisprudenza, rimetteva la vexata quaestio alle competenze delle Sezioni Unite. Queste ultime, con la sentenza in oggetto si sono quindi pronunciate sui due quesiti ammessi aventi ad oggetto: 1) se la coincidenza totale o parziale con le condizioni dell’intesa a monte – dichiarata nulla dall’organo di vigilanza di settore – giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore, nel contratto a valle, o legittimi esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno e, 2) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all’azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere;

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno escluso la nullità totale della fideiussione, la quale, quindi, è nulla solo nella parte in cui riproduce le clausole dell’intesa a monte dichiarate nulle dall’organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere – in concreto – una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI in questione. Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece come, nel caso concreto, ha affermato il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 pienamente valide.

Ne discende, poi, la rilevabilità d’ufficio di tale nullità da parte del giudice, inoltre alla qualificazione di nullità parziale della fideiussione ne consegue, l’imprescrittibilità dell’azione di nullità e la proponibilità della domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., ricorrendone i relativi presupposti nonché dell’azione di risarcimento dei danni.

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