The Bank of Italy issued instructions on the early repayment in credit agreement for consumers.

On December 4th 2019, the Bank of Italy issued instructions on the early repayment in credit agreements for consumers, establishing that, in case of early repayment, consumers’ right to the reduction in the total cost of the credit shall include all costs to be borne by the consumer. In particular, not only shall the reimbursement include all recurring costs, but it shall also include any upfront costs that do not depend upon the duration of the credit agreement (e.g. processing costs).

These instructions follow the judgement of the EU Court of Justice dated September 11, 2019 (case “Lexitor” C-383/18), that gave a new interpretation of Article 16, paragraph 1, of the EU Directive 2008/48/CE on credit agreements for consumers.

IL FATTO:

L’intervento della Banca d’Italia si è reso opportuno a seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE dell’11 settembre 2019, causa C-383/18 (caso Lexitor), che ha interpretato in tal senso l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

In particolare, la Banca d’Italia si è espressa relativamente a due fattispecie distinte: (i) i nuovi contratti di credito ai consumatori; (ii) i finanziamenti in essere.

Con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori (compresi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato, dovrà essere assicurata alla clientela la riduzione del “costo totale del credito” includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. A tal fine, la Banca d’Italia richiama le buone prassi contenute negli “Orientamenti di vigilanza” in materia di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, laddove individuano l’opportunità di ricorrere a schemi tariffari che incorporano nel tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, incluso il compenso per l’attività di intermediazione del credito.

Schemi tariffari che non prevedono l’applicazione di tariffe ulteriori rispetto al tasso annuo nominale assicurano infatti, in modo più agevole, che, in caso di rimborso anticipato, la riduzione del costo totale del credito tenga conto di tutti i costi del finanziamento.

I criteri di riduzione dei costi dovranno formare oggetto di specifica informativa al cliente, nell’ambito dell’informativa precontrattuale e nelle condizioni contrattuali sul diritto di rimborso anticipato e sulla relativa procedura.

Per i finanziamenti già in essere, la Banca d’Italia chiede che gli intermediari determinino la riduzione del costo totale del credito includendovi tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. A tal fine, viene chiarito che i costi definiti ed indicati in tali contratti come “non rimborsabili” debbano comunque essere scontati al cliente che estingue anticipatamente. Viene lasciata agli intermediari solo la determinazione del criterio di calcolo, che comunque deve essere di tipo proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato).

La Banca d’Italia conclude segnalando la facoltà per gli intermediari di ridefinire conseguentemente gli accordi con le reti distributive.

Il rispetto delle suddette indicazioni da parte degli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori verrà vagliato dalla Banca d’Italia in sede di vigilanza.

Sul tema è già intervenuto il Collegio di Coordinamento dell’ABF che, con decisione n. 2625 dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

–        a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies del TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front;

–        il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei (up front), in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF;

–        la ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda;

–        non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring;

–        non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

Tale intervento costituisce un’importante novità, atteso che le spese iniziali, non legate alla durata del finanziamento sono state finora considerate come “non rimborsabili”. Esso avrà un impatto per gli intermediari che dovranno modificare coerentemente la contrattualistica (e la documentazione precontrattuale) in essere, con riferimento alle modalità e ai criteri di rimborso anticipato del credito. A tal fine, gli intermediari nel determinare i criteri di calcolo per la riduzione del costo totale del credito, dovranno in ogni caso attenersi a criteri di tipo proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato).

Gli intermediari dovranno valutare altresì l’opportunità di ridefinire gli accordi con le reti distributive.

Si segnala, che la nota non fa alcun riferimento alla retroattività di tale orientamento e quindi alle possibili conseguenze sui contratti di finanziamento già chiusi e rimborsati. Sarà quindi necessario effettuare delle valutazioni in merito alla posizione da assumere con riferimento alle eventuali contestazioni della clientela relative a contratti già chiusi, atteso il termine prescrizionale di 10 anni per poter agire in giudizio.

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