On August 12th 2020, the Bank of Italy issued a new Regulation on alternative dispute resolution for the banking and financial operations and services (“ABF Regulation”). The ABF Regulation is effective starting from October 1st 2020.
The ABF Regulation increases the efficiency and functionality of the Banking and Financial Arbitrator (‘ABF’) and is aimed at reducing customer response times and improving the organization of the work of the ABF local offices.
IL FATTO:
Tra le modifiche di maggior rilievo per gli intermediari si segnalano, in particolare:
– il nuovo termine di presentazione del ricorso all’ABF, che sarà possibile decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni (non più di 30 giorni) dalla ricezione del reclamo da parte dell’intermediario (cfr. Sez. VI, par. 1). Tale modifica consegue all’estensione, da 30 a 60 giorni, del termine di risposta ai reclami della clientela, prevista dalle delle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (cfr. Sezione XI, par. 3), come modificate con il Provvedimento della Banca d’Italia del 19 marzo 2019. Si rammenta, infatti, che l’applicazione del nuovo termine di risposta ai reclami era stata differita, per finalità di coordinamento con la disciplina in materia di presentazione dei ricorsi all’ABF, alla data di entrata in vigore delle Disposizioni ABF. I nuovi termini di risposta si applicheranno ai reclami presentati agli intermediari in data successiva al 1° ottobre 2020;
– per le richieste aventi ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, l’innalzamento da 100.000 a 200.000 euro dell’importo massimo entro il quale è consentita la devoluzione della controversia alla cognizione dell’ABF;
– in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa, la possibilità di proposizione del ricorso entro il termine di 12 mesi dal fallimento della procedura conciliativa, indipendentemente dalla data di presentazione del reclamo (cfr. Sez. I, par. 4). Secondo le previgenti disposizioni, tale possibilità scadeva entro i 12 mesi dalla presentazione del reclamo;
– la possibilità per la Banca d’Italia, in deroga alla competenza territoriale e comunque per periodi non superiori a 18 mesi, di disporre l’accentramento presso uno o più Collegi della trattazione dei ricorsi aventi ad oggetto materie omogenee sulle quali insistono orientamenti consolidati (cfr. Sez. III, par. 1);
– la ridefinizione dei contributi annuali a carico degli intermediari che sono suddivisi in tre quote così composte: (i) una quota fissa a carico degli intermediari che abbiano ricevuto almeno un ricorso nell’anno di riferimento; (ii) due quote variabili rapportate rispettivamente alla percentuale dei ricorsi ricevuti da ciascun intermediario e alla percentuale di quelli accolti (in tale ultimo calcolo, non rilevano quelli conclusi con dichiarazione di cessazione della materia del contendere) (cfr. Sez. V, par. 1);
– la possibilità di formulare repliche e controrepliche, successivamente alle controdeduzioni. Le repliche del cliente possono essere proposte entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, restando comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale. L’intermediario può, a sua volta, formulare una memoria di controrepliche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione delle repliche del ricorrente. Resta comunque preclusa la possibilità di proporre ulteriori eccezioni processuali e di merito relative alle circostanze, già esposte nell’atto introduttivo, che non siano state oggetto di contestazione nelle controdeduzioni. Se l’intermediario aderisce a un’associazione degli intermediari, le controrepliche possono essere trasmesse, entro il medesimo termine perentorio di 15 giorni, alla predetta associazione, che provvede a sua volta ad inoltrarle all’ABF entro il termine perentorio di 5 giorni dalla ricezione. In via generale, tutti i termini della procedura sono ora previsti come perentori, incluso quello di 30 giorni per la trasmissione delle controdeduzioni alla associazione degli intermediari (cfr. Sez. VI, par. 1);
– per le questioni oggetto del ricorso sulle quali esista un consolidato orientamento dei Collegi che comporti l’accoglimento della domanda, la previsione secondo cui il Presidente, se non sottopone la controversia al Collegio, possa: (i) ove l’orientamento comporti l’accoglimento integrale della domanda, decidere il ricorso con proprio provvedimento. Se l’intermediario aderisce, versando quanto dovuto, il contributo alle spese della procedura è determinato in misura ridotta (pari a 100 euro). L’intermediario, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, può chiedere che la questione venga rimessa al Collegio, specificando le ragioni per le quali non condivide la decisione del Presidente. In tal caso, ove il ricorso venga poi accolto dal Collegio, il contributo a carico dell’intermediario per le spese di procedura viene maggiorato a 400 euro; (ii) ove l’orientamento comporti l’accoglimento non integrale della domanda, proporre alle parti una soluzione anticipata della lite, sulla quale le parti, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della proposta, rendono note alla segreteria tecnica le loro determinazioni. In caso di mancata adesione alla soluzione proposta o in assenza di comunicazioni delle parti entro il suddetto termine di 30 giorni, la trattazione del ricorso prosegue davanti al Collegio per la decisione. Se le parti aderiscono alla soluzione proposta dal Presidente, ne segue la declaratoria della cessazione della materia del contendere (in tal caso, il contributo alle spese della procedura richiesto all’intermediario è ridotto a 100 euro ed è comunque prevista la restituzione, a carico dell’intermediario, del contributo di 20 euro versato dal ricorrente). (cfr. Sez. VI, par. 2);
– la previsione secondo cui il termine di 90 giorni per la comunicazione della decisione, inizi a decorrere dalla data di completamento del fascicolo (non più dalla data di deposito delle controdeduzioni e, in mancanza, dalla data di scadenza del termine per tale deposito). È introdotta la possibilità che nei 90 giorni venga comunicato solo il dispositivo, in tal caso la decisione viene inviata entro i successivi 30 giorni. Inoltre, se la controversia riveste carattere di particolare complessità, il termine di 90 giorni può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni. Rientrano tra gli indici di particolare complessità, tra l’altro, la specificità della materia trattata, la rimessione del ricorso, o di altro ricorso pendente sulla stessa questione, al Collegio di coordinamento o la richiesta da parte del Collegio (incluso il Collegio di coordinamento) di ulteriori elementi istruttori alle parti (cfr. Sez. VI, par. 2);
– la previsione secondo cui qualora una delle parti, dopo la presentazione del ricorso, promuova un tentativo di conciliazione o di mediazione sulla medesima controversia, la procedura dinanzi all’ABF prosegue (secondo le previgenti disposizioni, il procedimento veniva dichiarato interrotto). È stato altresì previsto che il ricorso sia dichiarato inammissibile qualora, nel corso del procedimento, la controversia sia sottoposta dal ricorrente all’autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale (cfr. Sez. VI, par. 2);
– la previsione secondo cui il Collegio debba tener conto delle decisioni del Collegio di coordinamento e di quanto condiviso nell’ambito della Conferenza dei Collegi. Eventuali discostamenti devono essere motivati (cfr. Sez. VI, par. 3);
– con riguardo alla pubblicità dell’inadempimento, l’eliminazione dell’obbligo di pubblicazione, a cura e spese dell’intermediario, su due quotidiani a diffusione nazionale. È rimasto l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ABF, ma è stato aggiunto che tale pubblicazione avrà una durata di almeno 5 anni. È stata inoltre prevista la pubblicazione sul sito internet dell’intermediario, per la durata di 6 mesi. Inoltre, la cancellazione della notizia dell’inadempimento dal sito internet dell’ABF, viene disposta anche per gli inadempimenti pubblicati precedentemente alla data di applicazione delle Disposizioni ABF, purché siano decorsi 5 anni dalla data di pubblicazione dell’inadempimento e, per quelli su cui il Collegio ha accertato il tardivo adempimento integrale alla decisione, purché sia decorso 1 anno dalla data di integrazione della notizia dell’inadempimento originario (cfr. Sez. VI, par. 4);
– la previsione secondo cui la sospensione dei termini, prevista ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio, non si applica ai termini relativi alla trattazione del reclamo (cfr. Sez. VII, par. 4).
Si segnala, infine, che il nuovo limite di competenza temporale – secondo cui non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso (cfr. Sez. I, par. 4) –, si applicherà a partire dal 1° ottobre 2022. Fino a tale data, potranno continuare ad essere sottoposte all’ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009 (ossia al limite di competenza temporale sinora vigente).
PERCHÈ È IMPORTANTE:
Il provvedimento accresce l’efficienza e la funzionalità dell’Arbitro Bancario e Finanziario (‘ABF’), con l’obiettivo di ridurre i tempi di risposta alla clientela e migliorare l’organizzazione del lavoro dei Collegi.
Di particolare importanza le modifiche apportate nell’ambito della gestione dei ricorsi nonché l’estensione, da 30 a 60 giorni, del termine di risposta ai reclami della clientela (modifica già contenuta nelle Disposizioni di Trasparenza ma divenuta efficace con l’entrata in vigore delle Disposizioni ABF). Detta modifica dovrà essere recepita in tutti i format contrattuali e precontrattuali relativi ai prodotti offerti alla clientela, nonché in eventuali procedure interne sulla gestione dei reclami. Per i contratti in corso, sarebbe opportuno che gli intermediari inviassero apposita comunicazione a tutti i clienti, con chiara evidenza di tale modifica.