Tax Revenue Agency: the “discount” in favor of its employees is irrelevant to the employer for IRPEF purposes.

In a recent response to question no. 221 dated March 29th 2021, the Revenue Agency stated the exclusion from the calculation of taxable income of employees, relevant for IRPEF purposes, of the amounts received by the employee as a discount regarding purchase of products of the same company for which the employee works.

IL FATTO:

In particolare, nel caso in commento una società operante del settore dell’abbigliamento, al fine di rafforzare il proprio brand e la propria presenza sul mercato ha rappresentato l’intenzione di assegnare a tutti i propri dipendenti una “card sconto” nominativa, non cedibile e non cumulabile con altre promozioni analoghe. A tal fine, l’istante chiede se lo sconto, pari al 25%, possa rappresentare per i propri dipendenti un compenso in natura imponibile e, come tale, soggetto alla ritenuta in acconto IRPEF ex art. 23, D.P.R. 600/1973.

Come specificato nel quesito avanzato, il dipendente pagherebbe in ogni caso un prezzo superiore rispetto a quello che la Società pratica nei confronti dei soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione, nonché maggiore rispetto al costo sostenuto dalla stessa Società. A ciò, l’istante aggiunge che in alcuni periodi dell’anno, la medesima entità di sconto (25%) viene prevista anche per la normale clientela.

Sulla base di tali presupposti e richiamando alcuni documenti di prassi precedenti (ris. n. 26/2010; circ. n. 326/97), l’Amministrazione finanziaria ha precisato che nella fattispecie rappresentata non si ravvisi alcuno “sconto” fiscalmente rilevante, né materia fiscalmente imponibile, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d’uso. La rilevanza fiscale dello sconto applicato sul prezzo dei capi di abbigliamento acquistati dai dipendenti della Società istante genererebbe, infatti, una disparità di trattamento tra i clienti della Società che potrebbero acquistare la merce ad un prezzo scontato e i dipendenti della medesima che vedrebbero tassato il “vantaggio economico”.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Attraverso il documento di prassi in commento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni in merito alla portata della disciplina contenuta nell’art. 51 del TUIR, illustrando le condizioni al ricorrere delle quali, uno sconto previsto a favore di un dipendente per l’acquisto di prodotti della stessa società per cui lavora, non debba essere considerato come somma integrativa della retribuzione e pertanto non rilevante ai fini IRPEF per il datore di lavoro.

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