It is not certain that SARS CoV-2 can automatically be considered a force majeure event: the force majeure event must always be verified on case-by-case basis, by means of a judicial assessment that ascertains its actual impact on the contractual relationship.
IL FATTO
Premesso che non esiste, nelle fonti normative nazionali, una definizione esatta del concetto di “forza maggiore”, esso rappresenta tuttavia un principio generalmente e storicamente riconosciuto nei vari ordinamenti secondo cui qualora la prestazione di una parte diventi impossibile a causa di eventi imprevedibili al momento della conclusione del contratto ed estranei alla sfera di controllo del debitore, quest’ultimo si considera liberato dai propri impegni e la relativa obbligazione come estinta.
Nell’ambito della contrattualistica internazionale, le epidemie, così come le guerre e le catastrofi naturali, sono generalmente considerati eventi di forza maggiore.
L’emergenza di SARS-CoV-2 sta peraltro spingendo alcuni Paesi a fornire attestazioni ufficiali dell’evento di forza maggiore: è il caso della Cina (in cui sei camere di commercio sono state autorizzate a rilasciare certificati di “forza maggiore” a imprese in difficoltà a causa dell’epidemia), ma anche dell’Italia (in cui il D.L. 9/2020 qualifica ex lege l’epidemia come un evento di impossibilità sopravvenuta nell’ambito dei contratti di trasporto). Tali elementi andranno sicuramente a influenzare le decisioni dei giudici che si dovessero trovare ad affrontare la questione.
L’espressa previsione contrattuale o la configurabilità del virus SARS CoV-2 come causa di forza maggiore non determinano tuttavia automaticamente un’esenzione o una limitazione di responsabilità.
Il giudice infatti, nell’ambito della sua valutazione, prenderà in considerazione: i. come la causa di forza maggiore abbia effettivamente inciso sull’esecuzione dell’obbligazione; ii. gli obblighi stabiliti dal contratto e iii. il grado di diligenza adoperato dall’obbligato una volta verificatosi l’evento.
PERCHÉ È IMPORTANTE
La questione, invero, pone una serie di rilevanti problematiche giuridiche a cui non è possibile dare una risposta univoca. È verosimile, tuttavia, che l’epidemia possa essere considerata una causa di forza maggiore tale da sollevare da responsabilità la parte che non sia in grado di adempiere, ma il giudizio non potrà non tenere conto del contenuto del contratto in corso tra le parti, ovvero – in mancanza – delle norme della legge applicabile al rapporto, nonché del grado di diligenza in concreto richiesto al soggetto inadempiente.
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