Italian Criminal Law and Criminal Procedure Code Reform. Fourth part.

The delegation to the Italian Government for the reform of the wiretapping.

After almost 4 years of Parliamentary process, today, 3rd August 2017, the Law no. 103/2017 concerning the reform of the Italian Criminal Law and Criminal Procedure has just entered into force.

Il fatto

Il provvedimento – molto discusso e osteggiato, soprattutto dagli operatori del diritto, sia magistrati che avvocati – introduce rilevanti modifiche nell’ordinamento penale, alcune delle quali entrano in vigore subito; altre – quelle di modifica alle disposizioni di attuazione del codice di procedura – avranno efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge; altre ancora sono deleghe al Governo, cui quest’ultimo dovrà dare attuazione, entro tre mesi, per le intercettazioni e, entro un anno, per le impugnazioni e l’ordinamento penitenziario.

In questo quarto commento sintetizziamo le:

delege al Governo per il Codice Penale

La legge delega il Governo ad intervenire sul Codice Penale negli ambiti di seguito riportati e con le direttive che indichiamo:

i. Procedibilità solo a querela per alcuni reati

Viene prevista la procedibilità a querela dell’offeso per tutti i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, eccetto nei seguenti casi:
• delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e reati contro il patrimonio;
• quando la persona offesa è incapace per età o per infermità;
• quando ricorrono particolari circostanze aggravanti;
• nei reati contro il patrimonio, quando il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità.

ii. Riforma delle misure di sicurezza personali

È sancito il principio di irretroattività nell’applicazione delle misure e una revisione del regime del c.d. doppio binario (applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza), al fine di recare il minor sacrificio possibile della libertà personale.

iii. Semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi in materia di casellario giudiziale

– eliminazione delle iscrizioni ad un’età adeguata all’attuale durata media della vita umana

– eliminazione dell’iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto

– ridefiniti i limiti temporali per l’eliminazione delle iscrizioni di condanne per fatti di modesta entità.

delege al Governo per il Codice di Procedura Penale

La legge delega il Governo ad intervenire su:

– Disciplina delle intercettazioni

• maggiore tutela dell’intercettato, della sua reputazione con l’introduzione di una fattispecie di reato ad hoc per punire la diffusione del contenuto di riprese o registrazioni di conversazioni telefoniche captate fraudolentemente e al fine di arrecare danno alla reputazione e della riservatezza del contenuto captato, con lo stralcio di quelle irrilevanti;

• semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione;

• disciplina delle nuove forme di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (c.d. trojan) in dispositivi elettronici portatili.

Questi gli indirizzi al Governo:

1) l’attivazione del microfono dovrebbe avvenire solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

2) la registrazione audio dovrebbe essere avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato, su indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l’ora di inizio e di fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di intercettazione;

3) l’attivazione del dispositivo dovrebbe sempre essere ammessa per indagini sui delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l’attività criminosa; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice dovrà indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

4) il trasferimento delle registrazioni dovrebbe essere effettuato soltanto verso il server della Procura così da garantire originalità e integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico andrà disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;

5) dovrebbe essere previsto solo l’utilizzo di programmi informatici conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attiativi, che tenga costantemente conto dell’evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;

6) ove ricorrano concreti casi di urgenza, salvi i poteri ordinari del giudice, il pubblico ministero deve poter disporre le intercettazioni di questa tipologia, limitatamente ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d’urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

7) i risultati intercettativi così ottenuti potranno essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e potranno essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale;

8) non potranno essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

– Riforma del regime delle impugnazioni, al fine di una maggiore velocizzazione delle procedure e riduzione delle ipotesi di impugnazioni.

– Riforma dell’ordinamento penitenziario, ispirata alla semplificazione delle procedure per le decisioni dell’AG, revisione di modalità e presupposti di accesso alle misure alternative e delle preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari, previsione di attività di giustizia ripartiva, aumento delle opportunità di lavoro retribuito intra-murario ed esterno e di attività di volontariato, oltre a interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri.

Perchè è importante

Per esprimere un commento occorrerà attendere i decreti legislativi governativi, pertanto si rinvia ai commenti sulle parti precedenti della riforma che intanto va in vigore.

In materia di intercettazioni, è evidente da subito una bi-direzionalità delle previsioni. Se da un lato la delega sembra diretta a tutelare meglio dalla invadenza e pericolosità delle intercettazioni nel tentativo, ancora debole, di ricreare una sorta di parità tra Procura e difese. Dall’altro, tutte le previsioni che legittimano e disciplinano l’uso dei “captatori informatici” nei dispositivi portatili, dimostrano la chiara volontà di effettuare intromissioni nella vita di tutti i giorni ancor più imponenti e pericolose e difficilmente tutelabili.

Complessivamente quindi è una riforma con alcuni spunti positivi, ma ancora lontana dall’attuare quel che veramente servirebbe per la giustizia penale e, anzi, in alcune previsioni introduce novità che difficilmente saranno attuabili senza impegni di spesa che in realtà la giustizia potrebbe assolvere da sé stessa se divenisse efficace il sistema del recupero delle sanzioni pecuniarie. Dall’altro ancora, alcune previsioni preoccupano perché sembrano contrarie allo snellimento e in alcuni casi legittimano sistemi fortemente limitativi della libertà personale che si auspica verranno attuati solo per reati gravissimi e comunque con effettiva tutela di chi è estraneo agli illeciti.

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