NEW DECREE ON THE ELIGIBILITY REQUIREMENTS OF CORPORATE OFFICERS OF BANKS AND FINANCIAL INTERMEDIARIES.

On December 15th 2020, it was published in the Official Journal No. 310, the decree of the Ministry of Economy and Finance No. 169 of November 23rd 2020, containing the “Regulation on requirements and eligibility criteria of corporate officers of banks, financial intermediaries, collective guarantee financial consortia (“Confidi”), electronic money institutions, payment institutions and deposit guarantee schemes” (the “MEF Decree”).

The MEF Decree has reviewed the requirements for the appointment of corporate officers of banking and financial entities, by introducing stricter requirements and selection criteria, in line with the European best practices.

It is worth evidencing that the Bank of Italy has recently conducted a public consultation on the draft of its Regulation on the procedure for the assessment of the eligibility requirements of corporate officers of banks and financial entities. The consultation has ended on February 19th 2021 and the final text should be enacted in due time.

IL FATTO:

Il Decreto MEF ha riformato la disciplina dei requisiti per la nomina degli esponenti aziendali di banche ed intermediari finanziari rafforzando, in modo significativo, gli standard di idoneità di tali esponenti. Sono stati, infatti, elevati i requisiti (di onorabilità e professionalità) già previsti dalla regolamentazione previgente, ed introdotti ulteriori profili di valutazione (criteri di correttezza e competenza, indipendenza di giudizio, adeguata composizione, disponibilità di tempo, limiti al cumulo di incarichi) rispetto a situazioni che, per loro natura, richiedono un apprezzamento caso per caso, tenendo in debito conto la dimensione e complessità operativa dell’ente di riferimento.

Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità di tutti gli esponenti (amministratori e sindaci), l’art. 3 del Decreto MEF prevede una elencazione di situazioni, circostanze e stati che comportano la compromissione del requisito di onorabilità. L’elencazione è articolata e di fatto riproduce, in alcuni casi, innovandola ed integrandola, la disciplina previgente.

Degna di nota è la disciplina dei criteri di correttezza contenuta nell’art. 4 del Decreto MEF. Difatti, per la valutazione di tale criterio dovranno essere considerate non solo le pregresse condotte professionali ma anche le pregresse condotte personali dell’esponente. A tal fine, tra gli elementi da prendere in considerazione rilevano, tra l’altro, “le indagini e i procedimenti penali in corso”, nonché “le informazioni negative sull’esponente contenute nella Centrale dei Rischi” (della Banca d’Italia) anche se, con riferimento ai primi, sarà importante considerare con estremo rigore eventuali fatti riferiti alle indagini preliminari, in virtù del principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Quanto ai requisiti di professionalità dei consiglieri, viene ora fatta una distinzione tra ruoli esecutivi e ruoli non esecutivi, con evidente discontinuità rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente che non faceva tale distinzione e che valorizzava la pregressa esperienza presso qualsivoglia tipologia di imprese (anche non bancarie). In sostanza, con la nuova normativa, un esponente che in passato non abbia già ricoperto incarichi di amministrazione, direzione o controllo nel settore bancario, finanziario, assicurativo o in società quotate o aventi dimensione e complessità almeno assimilabili a quelle dell’ente presso il quale l’incarico deve essere ricoperto, ma solo attività professionali qualificate in ambito bancario, finanziario, assicurativo, attività di insegnamento universitario, ovvero funzioni direttive presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni attinenti al settore bancario, finanziario, assicurativo, potrà solo ricoprire un ruolo non esecutivo, salvo poi, al termine del triennio, aver maturato i necessari requisiti di professionalità per ricoprire incarichi esecutivi.

Il Decreto MEF innova anche con riguardo ai requisiti di professionalità dei sindaci per i quali la normativa previgente si limitava a richiedere l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, mentre ora è necessario aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti, oltre ad essere iscritti nel registro dei revisori legali.

In aggiunta ai requisiti di professionalità, gli esponenti devono, inoltre, soddisfare criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l’incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo da ricoprire e le caratteristiche, dimensionali e operative, dell’ente. Sono prese in considerazione, a tal fine, la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e l’esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

Oltre ai suddetti criteri di correttezza (che si aggiungono ai requisiti di onorabilità) e competenza (in aggiunta ai requisiti di professionalità), il Decreto MEF introduce ulteriori profili di valutazione, quali:

  • l’indipendenza (per gli amministratori indipendenti e i sindaci) nonché indipendenza di giudizio (per tutti gli esponenti);
  • l’adeguata composizione collettiva degli organi (nel numero, per assicurare funzionalità all’organo, nonché in termini di età, genere, durata di permanenza dell’incarico e per le banche con operatività internazionale, provenienza geografica degli esponenti aziendali);
  • la disponibilità di tempo (tenuto conto dell’auto-valutazione compiuta da ciascun esponente); e
  • per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, limiti al cumulo degli incarichi.

Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, le previsioni circa i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza e competenza previsti per gli esponenti aziendali (dagli artt. 3, 4, 5 e 10), si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali (i.e. il responsabile antiriciclaggio, conformità, controllo dei rischi, revisione interna, il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società o CFO e, ove diverso, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari).

Resta ferma la possibilità per gli statuti di prevedere requisiti e criteri nonché limiti al cumulo degli incarichi più restrittivi rispetto a quelli previsti dal Decreto MEF.

Le disposizioni del Decreto MEF sono entrate in vigore il 30 dicembre 2020. Esse, in particolare, si applicano:

  • alle nomine successive al 30 dicembre 2020;
  • ai rinnovi, successivi al 30 dicembre 2020, delle precedenti nomine degli esponenti in carica al 30 dicembre 2020;
  • alle conferme, da parte dell’assemblea, successive al 30 dicembre 2020 degli esponenti cooptati anche in data anteriore al 30 dicembre 2020.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

La nuova disciplina introdotta dal Decreto MEF n. 169/2020 è volta a rafforzare le modalità di selezione degli esponenti di banche ed intermediari finanziari, introducendo requisiti e criteri di selezione più stringenti per valorizzare ulteriormente la competenza, la trasparenza e l’indipendenza di giudizio di soggetti chiave in enti bancari e finanziari. Tale normativa rappresenta un importante passo in avanti nel rafforzamento degli enti finanziari, attraverso una rigorosa selezione dei soggetti apicali, in linea con le best practices a livello europeo.

Sarà importante per i soggetti destinatari di tale disciplina valutare, se del caso, l’adozione di apposite politiche aziendali in materia di idoneità degli esponenti, definendo i requisiti ed i criteri previsti da detta normativa, nonché le relative procedure valutative.

Le Disposizioni della Banca d’Italia, una volta approvato il testo definitivo, dovranno essere osservate da tutti gli enti bancari e finanziari, in quanto destinatari di specifici obblighi ed adempimenti nei confronti della Banca d’Italia.

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