International Skating Union Case – No call for the opening of international skating market from the Advocate General (at least for now): It is possible to limit the access to a specific market if such restriction is justified by legitimate objectives and implemented measures are proportionate.

According to Advocate General, previous decision from the EU General Court declaring that relevant sanctions imposed by International Skating Union (ISU) to the athletes which participate in competitions organized by third parties were contrary to EU competition law, must be reformed.

IL FATTO:

La International Skating Union (ISU) è l’unica federazione sportiva internazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale per la gestione e la regolamentazione del pattinaggio artistico su ghiaccio e del pattinaggio di velocità su ghiaccio a livello mondiale. L’ISU organizza anche eventi di pattinaggio di velocità nell’ambito di importanti competizioni internazionali. Tutti i pattinatori affiliati alle federazioni nazionali facenti parte della Federazione sono soggetti ad un sistema di pre-autorizzazione. Il regolamento ISU, in particolare, prevede che un pattinatore che partecipa ad una manifestazione non autorizzata possa incorrere gravi sanzioni, tra cui la sospensione o addirittura l’interdizione a vita.

L’ISU ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 16 dicembre 2020 (T-93/18) con cui il Tribunale aveva parzialmente confermato la decisione della Commissione europea dell’8 dicembre 2017, secondo cui le sanzioni severe previste nei confronti degli atleti che partecipano a competizioni di pattinaggio di velocità non riconosciute dall’ISU sono contrarie alle regole dell’Unione in materia di concorrenza. A tale ricorso si è poi aggiunta un’impugnazione contro la stessa sentenza da parte di due atleti che contestano il meccanismo di arbitrato esclusivo e obbligatorio istituito dall’ISU e, pertanto, chiedono di riformare la parte della sentenza impugnata in cui il Tribunale ha ritenuto che questa circostanza non costituisca un fattore «rafforzante» della restrizione della concorrenza per oggetto ravvisata dalla Commissione.

Nelle sue conclusioni l’Avvocato Generale Rantos propone di annullare la sentenza e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione.

La ragione alla base di questa proposta risiede nella circostanza per cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella qualificazione delle norme dell’ISU come restrizione della concorrenza per oggetto. Egli, infatti, ritiene che la circostanza che una stessa entità eserciti al contempo le funzioni di regolamentazione e di organizzatore di competizioni sportive non implica, di per sé, una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. L’ISU ha l’obbligo di vigilare affinché soggetti terzi non vengano indebitamente privati di un accesso al mercato al punto tale che la concorrenza su tale mercato ne risulti falsata. Pertanto, le federazioni sportive possono, a determinate condizioni, negare l’accesso al mercato a terzi, senza che ciò costituisca una violazione del diritto della concorrenza.

Nelle Conclusioni viene altresì affermato come non sia possibile stabilire se gli accordi in questione implichino una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Una simile valutazione implicherebbe l’esame di questioni di fatto sulla base di elementi che non sono stati valutati dal Tribunale. Inoltre, dal momento che le questioni concernenti l’analisi degli effetti sulla concorrenza non sono state discusse dinanzi alla Corte, la causa non è, su tale punto, matura per la decisione.

In considerazione di quanto sopra, l’Avvocato Generale propone di rinviare la causa dinanzi al Tribunale e di riservare le spese.

Infine, in merito al meccanismo di ricorso esclusivo ed obbligatorio all’arbitrato TAS come elemento di rafforzamento della restrizione della concorrenza, l’Avvocato Generale conclude che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel ritenere che il meccanismo di ricorso esclusivo e obbligatorio all’arbitrato non potesse essere qualificato come «elemento di rafforzamento» della restrizione della concorrenza in questione.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

Nella stessa data in cui si pronuncia sul caso Superlega, l’Avvocato Generale si esprime nuovamente sul rapporto tra sport e diritto della concorrenza, escludendo anche in questo caso che limitare l’accesso al mercato tramite l’applicazione di importanti sanzioni da parte di un massimo organo di organizzazione e regolamentazione internazionale sia necessariamente) contrario al diritto dell’Unione.

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