CEDU’s go-ahead concerning hidden cameras on workplace.

The Court of Human Rights in Strasbourg states that an employer, in order to verify any unlawful acts against the company, may install hidden video surveillance cameras without alerting its employees, without prejudice to the right to confidentiality, where the employer has a well-founded suspicion that he is being robbed and the losses incurred are considerable. The ruling of the CEDU was shared by the Italian Privacy Authority, which in a note of 17 October 2019, stresses that the judgment on the one hand justifies the hidden cameras, on the other hand, it confirms the principle of proportionality as an essential requirement for legitimising controls in the workplace. The authority which guarantees the protection of personal data states that the essential requirement for controls at work to be legitimate is that they be strictly proportional and not excessive. Once again, the basis for the protection of personal data is confirmed.

I FATTI: 

All’origine della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 17 ottobre 2019 sui ricorsi 1874/13 e 8567/13) vi é il caso di un supermercato spagnolo dove il manager, rilevando irregolarità tra stock di magazzino e vendite e una rilevante perdita negli incassi ha deciso di far installare alcune telecamere a circuito chiuso visibili senza preavvertire i dipendenti.

Le videoriprese hanno evidenziato una serie di furti di merci da parte del personale che hanno comportato numerosi licenziamenti per motivi disciplinari tra cassieri o addetti alle vendite, dichiarati tutti legittimi dalla giurisdizione nazionale. Ciononostante, alcuni lavoratori hanno deciso di ricorrere alla Corte sostenendo che avrebbero dovuto ricevere preventivamente informazioni della sorveglianza in ossequio all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo garante del rispetto della vita privata e familiare.

Per la Corte europea, i giudici nazionali chiamati a decidere la legittimità dei licenziamenti, hanno “attentamente bilanciato” i diritti dei dipendenti sospettati di furto e quelli del datore di lavoro. Per cui la mancata notifica preventiva della sorveglianza, nonostante sia prevista dalle norme nazionali a tutela della riservatezza, è da ritenersi giustificata dal “ragionevole sospetto” di una grave colpa dei cassieri e dall’entità della perdita economica subita dal supermercato a causa dei furti.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

La linea della CEDU è stata condivisa dal Garante italiano della Privacy, che in una nota del 17 ottobre 2019, sottolinea come la sentenza da una parte giustifica le telecamere nascoste, dall’altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo. Il “requisito essenziale” perché i controlli sul lavoro siano legittimi, afferma il Garante, “resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza”, che si confermano ancora una volta i capisaldi della protezione dei dati personali.

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