The shareholders of a limited liability company have the power to directly convene a Partners’ Meeting.

Amongst  the rights of shareholders, who represent at least one-third of the share capital, there is that of submitting certain arguments directly to the shareholders (ex Art. 2479, paragraph 1, Italian Civil Code), as well as the right to convene also the meeting to discuss those same arguments.

IL FATTO:

Nella vita di qualsiasi società non è infrequente che i soci si trovino ad affrontare situazioni di crisi gestionale o di dissidio con gli amministratori, che rischiano anche di portare al blocco dell’attività di impresa.

In questi frangenti, accade talvolta che gli amministratori adottino atteggiamenti ostruzionistici diretti ad evitare il più possibile l’intervento dei soci, facendo anche forza sulle disposizioni di statuti adottati senza particolare cognizione di causa o mutuando formulari proposti senza particolari accorgimenti.

Nelle società a responsabilità limitata, tuttavia, il nostro ordinamento offre già un rimedio a tali situazioni di crisi, garantendo ai soci che detengono almeno un terzo del capitale sociale il potere di sottoporre determinati argomenti all’assemblea, anche in contrasto con la diversa opinione degli amministratori (art. 2479 comma 1 c.c.).

Dal punto di vista pratico, si è però spesso posto il problema di chi avesse il potere di convocare una simile assemblea, specialmente nel caso in cui lo statuto della società affidasse in via generale il potere di convocazione all’organo gestorio, e quindi generalmente al Consiglio di Amministrazione (o all’Amministratore Unico).

La giurisprudenza di merito e di legittimità sono intervenute anche recentemente, statuendo che in questa situazione i soci hanno il potere diretto di convocare l’assemblea, anche in deroga alle diverse previsioni statutarie (cfr. Cass. Civile, sez. I, 25.05.2016, n. 10821; Tribunale Milano, decreto 02.05.2017 n. 1367, sentenza 12.3.2013 n.3404; sentenza 1.3.2012 n.5244; sentenza 11.11.2013 n.14157).

I giudici hanno infatti concluso che nel potere dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di sottoporre gli argomenti di discussione all’assemblea, attribuito dall’art.2479 cc primo comma in tema di s.r.l., rientra altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti, in linea con la posizione privilegiata attribuita ai soci nell’ambito delle s.r.l. dalla riforma del 2003, e considerando quindi l’art. 2479 cc primo comma una norma di garanzia inderogabile.

Per la convocazione di tale assemblea i soci, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, potranno sfruttare le ordinarie modalità di convocazione previste dall’art. 2479-bis c.c. comma 1, utilizzando la raccomandata con ricevuta di ritorno e dando comunque un preavviso di almeno 8 giorni.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Nel sistema italiano, ai soci delle s.r.l. è garantita un apposizione di assoluta preminenza che gli consente, in presenza di determinate condizioni, anche di auto-convocare un’assemblea e prendere decisioni, anche in contrasto con le previsioni dello statuto e l’opinione degli amministratori.

Tale diritto è particolarmente importante nelle situazioni di dissidio con i membri dell’organo di gestione consentendo ai soci di evitare situazioni di stallo e prendere le decisioni che ritengano più opportune per l’attività della propria società, come ad esempio proprio la revoca degli amministratori.

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