EU Court: ruled that Piaggio’s intellectual property rights on the “Vespa LX” model have not been violated.

The registered Chinese company Zhejiang model “Znen Ves” scooter does not infringe Piaggio’s intellectual property rights on the Vespa LX scooter. According to the EU Court, there was no infringement: the Chinese scooter is not an imitation of the Italian Vespa and the registration of its model in Europe remains valid.

IL FATTO

Nel 2010, la società cinese Zhejiang Zhongneng Industry Group ha ottenuto la registrazione di un modello di scooter presso registrato l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Data la forte somiglianza tra il modello cinese di scooter e quello “Vespa LX” della Piaggio & C., modello protetto in Italia come marchio tridimensionale non registrato e in Italia e Francia come opera d’ingegno, nel 2014 la società italiana ha presentato innanzi all’EUIPO domanda di dichiarazione di nullità del modello cinese, sostenendo che non soddisfacesse i requisiti di novità e di carattere individuale rispetto a quello della Paggio.

Nel 2015, con decisione confermata nel 2018 a seguito di un ricorso amministrativo proposto dalla società italiana, l’EUIPO ha respinto tale domanda. A settembre 2019, con sentenza nella causa T – 2019/18, il Tribunale dell’Unione europea ha poi respinto il ricorso proposto dalla Piaggio contro la decisione EUIPO, confermandone la legittimità.

Il Tribunale osserva innanzitutto che un disegno o modello è protetto in forze dei regolamenti comunitari se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.  Quindi, dopo aver constatato che la Piaggio, da un lato, non faceva valere la mancanza di novità dello scooter della Zhejiang e, dall’altro, aveva scelto unicamente lo scooter Vespa LX come antecedente nell’ambito dei disegni e modelli già esistenti; il Tribunale rileva che l’EUIPO ha correttamente ritenuto che lo scooter cinese susciti impressioni in generale diverse rispetto alla Vespa LX e che quindi il primo possegga carattere individuale rispetto al secondo. Infatti, le caratteristiche e forme proprie che caratterizzano la Vespa LX (quali le linee particolarmente arrotondate) non si ritrovano a loro volta nello scooter della Zhejiang (che è dominato da linee sostanzialmente spigolose), mentre le differenze che li separano sono numerose e significative e non sfuggiranno all’attenzione di un utilizzatore informato. Il Tribunale quindi sottolinea che il pubblico di riferimento composto da potenziali acquirenti, dotato di un livello di attenzione elevato, percepirà che lo stile e le linee che caratterizzano lo scooter Piaggio sono diversi rispetto a quelli del modello cinese, non sussistendo quindi alcun rischio di confusione presso il pubblico di riferimento.

Infine, in punto di violazione del diritto d’autore della Piaggio sullo scooter Vespa LX, il Tribunale conferma la decisione dell’Ufficio europeo marchi e brevetti nella parte in cui esclude detta violazione sia in Francia che in Italia. Infatti, sostiene il Tribunale UE, lo scooter Vespa LX – protetto in quanto espressione del nucleo artistico della “Vespa” originale, nella misura in cui ingloba le sue caratteristiche di forma e aspetto – non è stato oggetto di un’utilizzazione non autorizzata nello scooter della Zhejiang.

PERCHÉ È IMPORTANTE

La pronuncia in commento è di particolare interesse perché evidenzia quali sono i passaggi logici e gli aspetti considerati da EUIPO e dal Tribunale UE nel giudicare casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale; ove l’elemento cardine di detta valutazione resta il grado di “confondibilità” del consumatore mediamente accorto e informato.

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