On 1st July 2021, it entered into force the Bank of Italy “Regulation on the procedure for the assessment the eligibility requirements of corporate officers of banks, financial intermediaries, electronic money institutions, payment institutions and deposit guarantee schemes” (the “Regulation”), dated 4th May 2021 and issued in line with the requirements and eligibility criteria established by the MEF Decree of 23 November 2020, No 169 (the “MEF Decree”).
The Regulation applies to all appointments made after 1st July 2021, as well as to appointments made after the entry into force of the MEF Decree (i.e. 30th December 2020), but before 1st July 2021, limited to the events provided for in paragraphs 3, 4, 5 and 6 of Section II of the Regulation (i.e., appointment of the alternate members of the supervisory body, assumption of an additional non-executive position, supervening events and renewals, suspension of charges), if occurred after 1st July 2021.
IL FATTO:
Le Disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2021 e si applicano alle nomine effettuate successivamente a tale data, nonché alle nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore del Regolamento (i.e. 30 dicembre 2020), ma prima del 1° luglio 2021, limitatamente agli eventi previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della Sezione II delle Disposizioni, ossia, in caso di procedura per la valutazione dell’idoneità dei componenti supplenti dell’organo di controllo (par. 3), assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo (par. 4), eventi sopravvenuti e rinnovi (par. 5), sospensione degli incarichi (par. 6), se successivi al 1° luglio 2021.
Con specifico riferimento agli intermediari finanziari, le Disposizioni hanno abrogato il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari), ad eccezione degli Allegati A, C e D e dell’indicazione, contenuta nella Sezione I, paragrafo 4, riguardante il procedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza per violazione del divieto di partecipazioni incrociate in intermediari finanziari o gruppi finanziari concorrenti (“interlocking”).
Con riferimento alle banche, le Disposizioni hanno abrogato il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di Vigilanza per le Banche) e il Provvedimento “Requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo di gruppi bancari. Procedura per la verifica” del 1° dicembre 2015.
Con riguardo agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, le Disposizioni hanno abrogato il Capitolo III, Sezione IV del Provvedimento del 23 luglio 2019 (Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica), ad eccezione dei riferimenti al divieto di interlocking, e la Sezione V, limitatamente alle indicazioni riguardanti i procedimenti amministrativi di decadenza in caso di difetto di idoneità e di sospensione di esponenti aziendali.
Le previsioni abrogate continuano, tuttavia, ad applicarsi alle nomine effettuate prima del 1° luglio 2021.
PERCHÈ È IMPORTANTE:
Il rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni è di fondamentale importanza, in quanto esse definiscono tutti gli aspetti procedurali per la valutazione di idoneità degli esponenti aziendali, ivi inclusi i termini e le modalità per l’invio alla Banca d’Italia della documentazione comprovante l’idoneità di tali esponenti, sulla cui base l’organo competente dell’intermediario abbia condotto l’analisi dei requisiti, nonché termini e modalità per lo svolgimento da parte della Banca d’Italia delle verifiche di propria competenza.