Con una nota informativa dello scorso 1 febbraio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova normativa in materia di delocalizzazione dei call center, introdotta con la legge di stabilità 2017.
IL FATTO:
La legge di stabilità 2017 ha introdotto per gli operatori economici che intendano delocalizzare in un Paese extra UE l’attività di call center, svolta anche mediante affidamento a terzi e indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, un’articolata disciplina basata su una serie di adempimenti e obbligazioni, per la cui violazione è previsto un sistema sanzionatorio particolarmente gravoso.
A un mese dall’entrata in vigore della nuova normativa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito le modalità attraverso cui le imprese dovranno dare attuazione all’obbligo di preventiva comunicazione al Ministero medesimo, precisando che dovranno essere indicate le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi localizzati in un Paese non membro dell’Unione Europea.
L’inosservanza di tale obbligo – precisa il Ministero – comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.000 per ciascuna comunicazione omessa o tardiva.
Il suddetto obbligo di comunicazione è posto anche a carico degli operatori economici che hanno delocalizzato prima del 1 gennaio 2017. In tal caso, la comunicazione deve essere effettuata entro il 2 marzo 2017 (ossia entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della nuova normativa), pena l’applicazione della sanzione di € 10.000 per ciascun giorno di ritardo per l’omesso o tardivo adempimento.
Sulle modalità concrete di invio della comunicazione, le imprese dovranno compilare un apposito modulo (allegato alla nota) e inviarlo all’indirizzo comunicazioni.callcenter@pec.mise.gov.it tramite posta elettronica certificata.
Il Ministero ricorda che i lavoratori addetti al call center dovranno informare l’utente (che effettua una chiamata al call center) in merito al Paese in cui è fisicamente collocato l’operatore che risponde. Analoga informazione deve essere fornita anche nel caso in cui sia l’utente a ricevere la chiamata da un call center. In caso di inadempimento, la sanzione amministrativa pecuniaria è di € 50.000 per ogni giornata di violazione.
Dal 1 aprile 2017, l’operatore del call center (sia inbound che outbound), collocato in un paese extra UE, dovrà inoltre informare l’utente della possibilità di richiedere che il servizio sia reso da un operatore collocato nel territorio nazionale o UE, con immediato trasferimento nel corso della chiamata.
Per ogni giorno di violazione viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.000.
La nota evidenzia che il soggetto che affida il servizio ad un call center esterno è responsabile in solido con il soggetto gestore del call center medesimo. La contestazione della violazione può essere notificata all’affidatario estero per il tramite del committente.
Infine, il Ministero ricorda che tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali sono obbligati ad iscriversi, entro il 2 marzo 2017, al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Pena l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 50.000.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
Se da un lato con la nuova normativa in materia di call center il legislatore ha voluto introdurre una maggiore regolamentazione e trasparenza di tale attività, dall’altro lato emerge in maniera evidente l’intento volto a disincentivare le delocalizzazione.
Le pesanti sanzioni pecuniarie previste per i casi di violazione degli adempimenti prescritti sono l’emblema di questo – non celato – intento.
La nota informativa del Ministero dello Sviluppo Economico s’inserisce in questo contesto, dando agli operatori del settore istruzioni pratiche che, considerati gli stringenti tempi previsti per l’entrata in vigore della normativa, sono di notevole importanza.
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