Community contributions and VAT deduction on purchases.

The Tax Revenue Agency clarified the treatment, for VAT purposes, of the contribution disbursed by European Economic Community, through an Italian Region, and of the purchases of goods and services referable to the same: in particular it qualifies the contribution obtained as “allocation of funds”, with the consequent exclusion from the scope of VAT; on the other hand it admits the deduction of the tax paid on purchases of goods and services made using the aforementioned contribution.

IL FATTO:

Un consorzio ha richiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare se il finanziamento pubblico comunitario erogato per il tramite della Regione potesse essere trattato come contributo fuori campo applicazione IVA non avendo natura di corrispettivo ed al contempo se l’IVA relativa ai costi sostenuti per svolgere i lavori e i servizi tecnici finanziati dal bando stesso, fosse detraibile.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 80 del 22 marzo u.s., richiama quanto affermato in precedenza nella circolare n. 34/E del 2013 e, posto l’articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, conferma che il contributo in questione deve essere qualificato come “movimentazione di denaro” e quindi escluso dal campo IVA,.

Per quanto riguarda la detraibilità dell’imposta sugli acquisti, l’Agenzia ha richiamato il principio contenuto nella circolare 20/E del 2015 secondo cui “per il soggetto destinatario dei contributi pubblici, il diritto di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi “finanziati” dai contributi fuori campo IVA, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli art. 19 e seguenti del d.P.R. n.633 del 1972”.

Stante l’articolo citato, secondo cui ai fini della detraibilità dell’imposta assolta, occorre che gli acquisti siano inerenti l’attività economica svolta da verificarsi in base alle operazioni attive realizzate a valle, è stata riconosciuta spettante la detrazione dell’IVA assolta per i servizi di carattere organizzativo, amministrativo, legale e di segreteria necessari per l’effettuazione delle operazioni attive imponibili connesse al bando regionale di relativa partecipazione.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

 La risposta si segnala per aver cristallizzato una posizione già sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, in merito al trattamento dei contributi comunitari ai fini IVA e per aver ulteriormente circostanziato il necessario requisito dell’inerenza per poter esercitare il diritto di detrazione, ancorandolo alla tipologia di operazioni attive imponibili rese in esecuzione del bando regionale presupposto del contributo stesso.

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